Appello incidentale
L’avversario, soccombente in tutto o in parte, ci ha notificato un atto di appello: che fare? Semplice, bisogna fare una comparsa di risposta.
Il contenuto della comparsa (in forza del rinvio contenuto nell’articolo 359) va modellato su quello della comparsa di risposta in primo grado.
Se l’appellante si è costituito in termini tu potrai costituirti anche all’udienza (salvo quanto diremo per il caso che la comparsa contenga un appello incidentale); il tutto con le stesse modalità con cui il convenuto deve costituirsi in primo grado; l’unica particolarità sarà che tu dovrai (ma in difetto non scatterà nessuna sanzione processuale) inserire nel tuo fascicolo di parte (oltre alla comparsa, alla copia notificatati dell’atto di appello ecc.) il fascicolo di primo grado (che tu avrai avuta l’avvertenza di recuperare dalla cancelleria di primo grado in cui giaceva).
Mettiamo ora che la sentenza appellata dall’avversario abbia dato in parte torto anche a noi e che noi si voglia, di tale parte, chiedere la riforma: allora dobbiamo fare un appello incidentale. Questo non richiede né formule sacramentali né la redazione di un atto ad hoc, ma solo che si faccia risultare chiaramente, nella stessa comparsa di risposta, la nostra domanda di riforma della sentenza (quindi in un unico atto, la comparsa appunto, ci difendiamo dall’appello avversario e a nostra volta appelliamo).
Però la proposizione dell’appello (incidentale) ci impone degli oneri (che una semplice comparsa di risposta non ci imporrebbe).
In primo luogo, non potremo più aspettare l’udienza per costituirci ma dovremo farlo venti giorni prima (vedi melius, l’art. 166) – questo per il preciso disposto dell’art. 343 co.1.
In secondo luogo, se vogliamo impedire che l’eventuale inammissibilità dell’appello principale (metti, per rinuncia dell’appellante) travolga anche il nostro appello incidentale (v. art.334), dobbiamo: A) cercare di costituirci prima che sia decorso il termine a noi concesso per proporre appello principale (e questo può riuscirci possibile ad esempio quando noi non abbiamo notificato la sentenza all’avversario e neanche questi ce l’ha notificata, quindi ha appellato giovandosi del termine lungo dell’art. 327); B) inserire nel nostro fascicolo di parte (oltre al fascicolo di primo grado, all’atto di appello notificatoci, alla comparsa ecc.) anche copia autentica della sentenza di primo grado (v. co.2 art.347)
La comparsa e l’appello incidentale possono, ma non debbono essere depositati telematicamente.
Elementi per l’inserimento dei contenuti
Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore