Premessa – Tratteremo nei successivi numeri 1, 2, dell’istanza ex art. 186bis; nei numeri 3, 4, 5, dell’istanza ex art. 186 ter; nel numero 6, dell’istanza ex art186 quater.
1– L’istanza per ottenere il provvedimento interinale previsto dall’art. 186bis si può proporre sia all’udienza che fuori dell’udienza.
Se la si propone fuori d’udienza, la si deve naturalmente redigere per iscritto (vedi formula A) e depositare telematicamente. In udienza, invece, l’istanza va, secondo la interpretazione che ci sembra migliore, formulata solo oralmente (tenendo presente che verranno verbalizzate solo le sue conclusioni, non le argomentazioni che la sorreggono): infatti il deposito, all’udienza, di una istanza scritta verrebbe ad eludere la volontà legislativa che i depositi degli atti (diversi da quelli, con cui ci si costituisce in giudizio) avvengano mediante deposito telematico.
In caso di istanza proposta fuori dell’udienza, si dovrà, lasciati passare alcuni giorni dal deposito, accedere alla cancelleria per acquisire copia del decreto con cui il giudice, così come gli impone l’ultima parte del c.1 art. 186bis, dispone la comparizione delle parti; quindi si dovrà notificare tale decreto (tenendo presente che, se questo si riferisce per relationem alla istanza, si dovrà notificare anche questa). Fatto questo, non resterà che comparire all’udienza (con la prova dell’avvenuta notifica e con la notula delle competenze).
2– Il dies a quo per la presentazione dell’istanza (di cui all’art.186bis) si realizza appena che la controparte-debitrice si è costituita. E infatti, prima di quel momento, l’ordinanza ingiuntiva non potrebbe essere emessa, dato che l’ingiunzione può riguardare solo le somme “non contestate” (vedi primo comma art. 186bis) – e naturalmente “non contestate” dalle parti costituite, che, tacendo, fanno presumere che l’istanza del creditore sia fondata, e non dal contumace che potrebbe “non contestare” semplicemente perché nulla sa dell’istanza).
Il dies ad quem, si realizza con la precisazione delle conclusioni, nel senso che, dopo la loro precisazione, la presentazione dell’istanza non é più ammessa; così a nostro parere va interpretata l’espressione del legislatore “fino alla precisazione delle conclusioni”.
3– L’istanza ingiuntiva di cui all’art. 186 ter può essere proposta, come quella ex art. 186bis, sia in udienza che fuori udienza. E mutatis mutandis sono valide per essa le osservazioni da noi svolte nei precedenti numeri 1 e 2 per l’istanza ex art. 186bis (salvo quanto diremo nel successivo numero 4).
Vedi la formula B per avere un’idea di come l’istanza scritta va redatta.
L’istanza non va notificata alla parte contumace non contenendo, né potendo contenere, una domanda nuova (cosa per cui non vi è materia per applicare l’art. 292). Attenzione però a quanto detto nel successivo numero 4!
4– Se la controparte è contumace tu dovrai notificarle (v. c.5 art. 186 ter) l’ordinanza che accoglie la tua istanza. Pertanto, una volta ottenuta questa, dovrai farne copie autentiche, recarti dagli ufficiali giudiziari per la notifica, depositare (telematicamente), una volta che questa sia perfezionata, l’originale di notifica in cancelleria, a dimostrazione che la notifica è stata regolarmente fatta. Nel caso la controparte (contumace) non si costituisca, secondo un autorevole insegnamento, l’ordinanza non diventa esecutiva automaticamente (nonostante la lettera del disposto del c.5 art. 186ter), ma deve applicarsi l’art. 647: pertanto tu dovrai fare istanza al giudice a che dichiari esecutiva l’ordinanza. (E se la controparte si costituisce? l’ordinanza non diventa esecutiva ma resta valida, a meno che la controparte non ne chieda e non ne ottenga la revoca o la modifica).
5– Da quando si può proporre l’istanza ex art. 186ter? Da quando è iniziata la causa, addirittura la si può formulare nell’atto di citazione. Però l’ordinanza non può essere pronunciata se non dalla prima udienza, in quanto solo nella prima udienza risulta se il debitore é, o no, contumace e quindi se va applicato, o no, il quinto comma dell’articolo 186ter. Fino a quando si può proporre l’istanza? “Fino al momento della precisazione delle conclusioni” recita il primo comma art. 186ter – espressione che, secondo noi, va interpretata nel senso che si può proporre l’istanza anche al momento della precisazione delle conclusioni, ma non la si può più proporre una volta che le conclusioni sono state precisate. E se la controparte é contumace? A nostro modesto parere in tal caso il giudice dovrebbe: ritenere – nonostante il disposto del primo comma art. 293 – sempre necessaria, per l’efficacia dell’ordinanza, la sua notifica al contumace, e rinviare di conseguenza l’udienza di precisazione delle conclusioni per dar spazio a tale notifica.
6– Anche la istanza ex art. 186 quater può essere chiesta, come le istanze ex art. 186bis e 186ter, sia in udienza (secondo noi, solo oralmente) sia fuori di udienza (per iscritto – vedi terza formula riportata). E possono essere ripetute, mutatis mutandis, per tale istanza (ex art.186quater) le osservazioni fatte nei precedenti numeri. In particolare si dovrà tenere presente che, se l’istanza è presentata fuori udienza, l’istante avrà l’onere di notificare il decreto che fissa la comparizione delle parti. Il dies a quo per la presentazione dell’istanza è dato dall’essere “ esaurita l’istruzione”, il che non significa necessariamente, secondo un’autorevole opinione, che la parte creditrice debba aspettare l’invito per la precisazione delle conclusioni per presentare l’istanza: la può presentare anche prima, purchè, indipendentemente da una dichiarazione formale di chiusura dell’istruttoria (che del resto nella pratica non si usa) questa sia “esaurita” (e non manca chi addirittura sostiene che l’istanza può essere presentata anche prima dell’esaurimento dell’istruttoria, l’art. 187quater imponendo, non che l’istanza sia presentata, ma solo che l’ordinanza sia emessa dopo tale momento). Molto discusso é anche quando cada il dies ad quem: alcuni lo fanno cadere nel momento in cui il giudice rimette al collegio la causa o, se in veste di giudice monocratico, la trattiene; altri spostano tale termine fino all’udienza di discussione o al momento dello scambio delle memorie di replica. La cosa sicura è presentare l’istanza appena è stato fatto invito per la precisazione delle conclusioni.
7 – Noi abbiamo messo fino ad adesso in evidenza gli oneri che incombono alla parte intimante, ritenendo che quelli gravanti sulla parte intimata ne risultino implicitamente. Non possiamo esimerci però dall’attirare l’attenzione del giovane collega sull’onere che l’ultimo comma dell’art. 186quater addossa all’intimato: l’onere di manifestare (con ricorso notificato nei brevi termini in tale comma specificati) la volontà che, nonostante l’emissione dell’ordinanza, sia pronunciata sentenza (in caso contrario trasformandosi l’ordinanza in sentenza, sia pure impugnabile).
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Sanguineti, Pratica civile ragionata
Key Editore