Alcoltest e assistenza legale

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La Cassazione Civile, Sezione IV, 10/10/2017, n. 51284 si è pronunciata in merito ad alcoltest e assistenza di un legale; in quali casi, al soggetto coinvolto in un incidente stradale va comunicato, prima di sottoporlo a prelievo del sangue in ospedale,  che può farsi assistere da un legale.

Nei casi in cui si ricorrere al trattamento sanitario in ospedale distinguiamo un primo caso in cui non è prevista la comunicazione della possibilità di farsi assiste da un legale in quanto il prelievo del sangue è effettuato nell’ambito delle cure sanitarie della persona ed un secondo caso in cui la richiesta del prelievo del sangue in ospedale è disposta dalla polizia giudiziaria e in questa circostanza è obbligatorio avvisare il soggetto coinvolto nell’incidente della facoltà di farsi assistere da un legale. Qualora il soggetto coinvolto nell’incidente non fosse informato di questo suo diritto, l’esito dell’esame non potrà esse utilizzato in sede di giudizio.

  • Nel caso in cui l’alcoltest venga eseguito insieme ad altri esami del sangue necessari per soccorrere il soggetto coinvolto in un incidente, la comunicazione della facoltà di farsi assiste da un legale non è obbligatoria e i risultati del prelievo del sangue sono introdotti in giudizio al pari di un documento.
  • Nel caso in cui l’alcoltest venga richiesto dalla polizia giudiziaria, deve essere comunicato al soggetto coinvolto in un incidente della facoltà di farsi assistere da un legale. I risultati del prelievo del sangue sono introdotti in giudizio come atto di polizia giudiziaria. Nel caso in cui non sia stato comunicato al soggetto coinvolto nell’incidente della facoltà di essere assistito da un legale, le risultanze degli esami del sangue non sono utilizzabili in giudizio per fini probatori in quanto viziati da nullità di ordine generale.

Riferimenti Normtivi:

Codice della strada aggiornato alla L. 11/01/2018, n. 2

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