Pasquale avv. Lattari Mediatore esperto e formatore in giustizia riparativa iscritto elenco mediatori esperti in Giustizia riparativa Ministero Giustizia. Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore di monografie Key in materia. Responsabile delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio; corresponsabile del Centro Antiviolenza per minori ed adolescenti della Regione Lazio con sede a Latina a seguito protocollo con Garante Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio.
I partecipanti al programma di Giustizia riparativa – ricevuta l’autorizzazione giudiziale ex art. 129 bis cpp ed ottenuta la fattibilità del mediatore (art.54 co.2) di accedere ai programmi di GR – vedono cambiare lo scenario della propria la situazione giuridica dinanzi alla GR.
Lo scenario – una volta avviato il programma di GR – si popola di un ampio ventaglio di diritti veri e propri. Si osserva.
I partecipanti vantano durante lo svolgimento dei programmi ed in caso di esito o in caso di sua mancanza i seguenti diritti.
-Il diritto all’informazione (art. 47) il diritto al rispetto del consenso (art.48) il diritto all’assistenza linguistica. (art.49)
Tali diritti sono contenuti nel capo II (garanzie dei programmi di giustizia riparativa) nella sezione I del d.leg.vo 150 denominata – appunto – “disposizioni in materia di diritti dei partecipanti”.
In particolare circa il consenso alla partecipazione – che costituisce il primo principio dei programmi di GR (vd art. 43) – va evidenziato come debba essere personale, libero consapevole informato espresso in forma scritta e persistere per tutto il programma ben potendo in qualsiasi momento revocato anche per fatti concludenti.
Anche i diritti all’informazione ed all’assistenza linguistica – sono permanenti e persistenti per tutto lo svolgimento del programma di GR.
–Il diritto al rispetto della riservatezza (art. 50), all’inutilizzabilità (art. 51) ed alla tutela del segreto (art.52).
Sono contenuti nella sez.II (doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti) ed in capo ai partecipanti danno luogo non solo a garanzie ma anche a specifici diritti che fanno da contraltare ai doveri dei mediatori.
-Il diritto al rispetto degli effetti in bonam partem previsti per l’esito riparativo (artt. 56 e 57 e 58 co.1).
I partecipanti vantano un vero e proprio diritto a vedersi riconosciuti gli effetti in bonam partem previsti in caso di esito riparativo. In particolare:
-per la vittima il diritto a veder rispettate gli esiti simbolici e materiali ed a godere gli effetti sotto ogni profilo.
-per l’indicato autore il diritto a veder valutati da parte del giudice positivamente l’esito riparativo – sotto ogni profilo previsto dalla legge.
Il giudice – in caso di condanna dell’indicato autore – valuta lo svolgimento del programma e quindi “deve” applicare i benefici previsti dalla normativa di mitigazione dell’afflittività penale. In particolare:
-l’applicazione dell’attenuante comune (art. 62 cp n. 6);
-l’applicazione sospensione condizionale della pena (ex art. 163 ult comma cp),
– la remissione tacita di querela (art. 152 n. 2 cp)
– la valutazione degli effetti della pena (ai fini art. 133 cp) sotto il profilo della gravità del reato e soprattutto della personalità del colpevole sub specie della condotta susseguente al reato essendo l’esito riparativo un indubbio elemento post factum (art. 58 co1.dleg.vo 150)
-la valutazione – in fase esecutiva ex art. 15 bis Ord.Penitenziario – ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione nonché affidamento in prova al servizio sociale (art.47 OP), la detenzione domiciliare anche speciale (47 ter e 47 quinquies OP) la semilibertà (art. 48 OP) la liberazione anticipata (art. 54 OP) nonché la liberazione condizionale.
E la valutazione giudiziale – al pari di altri punti della deliberazione – va corredata dei motivi di fatto e di diritto.
Va specificato che il giudice pur non potendo omettere la valutazione in bonam partem dell’esito riparativo ha tuttavia ampia discrezionalità per le determinazioni di competenza – al pari di ogni valutazione in punto di pena – circa il quantum del beneficio da applicare.
A tale diritto all’ effetto in bonam partem – sono funzionali:
-il diritto – processuale – di veder acquisita la relazione del mediatore che reca l’esito riparativo agli atti del processo ed il diritto alla sua utilizzabililità ai fini decisori (art.57 decr. Leg.vo 150 e 129 bis cpp ult.co.)
Tali diritti sono muniti della giustiziabilità ben potendo esser attivate idonee azioni sostanziali e processuali in caso di mancato rispetto dei diritti previsti.
-Il diritto al rispetto del divieto di effetti sfavorevoli seguenti la comunicazione del mediatore (art. 57 co.2 d.leg.vo 150 ) in caso di mancata effettuazione del programma o l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell’esito – (art. 58 co.2 dleg.vo 150).
A tale diritto – divieto di effetti in malam partem – è funzionale
–il diritto a non veder acquisiti ed utilizzabili nel processo penale le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel programma di GR (art. 51) e la comunicazione del mediatore (art. 57 co.2 e art. 129 bis cpp ult.comma).
Anche tali diritti sono – come si suol dire – muniti di azionabilità giudiziaria in caso di mancato rispetto delle previsioni succitate ben potendo essere oggetto di contestazione (anche in fase di eventuale impugnazione).