PRONTI AL VIA PER LA PATENTE A CREDITI

Home 9 News 9 PRONTI AL VIA PER LA PATENTE A CREDITI
Share

Avv. Monica Bombelli

Cos’è la patente a crediti?

È stata introdotta da decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, all’art. 29, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56: è stato modificato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo un nuovo articolo 27 che introduce un “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”. È la patente a crediti. È imminente ora la pubblicazione in G.U. del decreto attuativo emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: il testo del decreto infatti è già stato elaborato.

A chi è rivolta?

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), quindi nei cantieri edili temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere fornitore o prestazioni di natura intellettuale. Non sono tenuti al possesso della patente le imprese che hanno l’attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Come si ottiene?

Si fa domanda per il rilascio della patente in formato digitale attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, subordinatamente al possesso di alcuni requisiti. La domanda può presentarla il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo interessati anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega.

Quali sono i requisiti per averla?

I requisiti sono:

  1. Iscrizione alla Cciaa;
  2. Adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del TUSL e adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal medesimo d.lgs 81;
  3. Possesso del DURC;
  4. Possesso del DVR;
  5. Possesso del DURF
  6. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Con quale punteggio di base viene rilasciata la patente?

La partente parte da un punteggio iniziale di base di 30 crediti.

Possono poi essere aggiunti crediti:

  • Crediti per storicità dell’azienda fino a 30 crediti complessivi;
  • Crediti ulteriori fino a 40 crediti

nei casi indicati dal decreto attuativo.

La patente può essere aggiornata in seguito alla presentazione della domanda.

 Come si incrementano i crediti?

In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa fino ad un massimo di 20 crediti.

Quando si può svolgere attività lavorativa?

Si può operare nei cantieri temporanei e mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Nelle more del rilascio della patente, dopo la domanda, è consentito lo svolgimento di attività lavorativa in cantiere, salvo diversa comunicazione notificata dall’INL.

Cosa comporta lo svolgimento di lavori in cantieri temporanei o mobili senza patente o con patente con punteggio inferiore ai 15 crediti?

L’attività è vietata. Se si opera ugualmente senza patente o con patente con punteggio inferiore ai 15 crediti comporta l’applicazione di gravi sanzioni amministrative e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici (d.lgs 31/3/2023 n. 36) per un periodo di 6 mesi.

Come vengono decurtati i crediti dalla patente?

In caso di morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale o inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni e per altre violazioni specificamente indicate dalla normativa si perdono crediti.

Come si riacquistano i crediti?

Il recupero del punteggio fino alla soglia dei 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta da un rappresentante dell’INL e dell’INAIL. La valutazione della Commissione tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili delle violazioni nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere ove si è verificata la violazione e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia si salute e sicurezza sul lavoro.

La patente può essere sospesa?

Nei casi di infortuni cui sia derivata la morte per colpa grave del datore di lavoro o di un suo delegato o dirigente, è obbligatoria la sospensione della patente.

In caso di inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, per colpa grave del datore di lavoro o di un suo delegato o dirigente, la sospensione può essere adottata.

Competente è l’Ispettorato nazionale del lavoro. La durata della sospensione non è  superiore a 12 mesi.

Quando entra in vigore?

Il 1° ottobre 2024.

Newsletter