LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: DAL DOLORE DEL REATO. PER UNA DIMENSIONE “ORIZZONTALE” DEL DIRITTO

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Pasquale Avv. Lattari (Curatore collana “Percorsi di giustizia riparativa” della Key Editore ed autore per la  stessa Key. Responsabile attività delle attività di giustizia riparativa del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina – sede sin dal 2006 dell’ufficio di mediazione penale in ambito minorile e dal 2017 della mediazione adulti ex lege 67 del 2014 nell’ambito della messa alla prova – e responsabile Centro di Giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio).

Dal reato scaturisce la giustizia del Tribunale.

Dal dolore delle vittime nasce la Giustizia Riparativa.

La giustizia penale processuale è finalizzata all’accertamento dei fatti, all’inquadramento di essi in una fattispecie di reato, all’individuazione del responsabile ed all’irrogazione della sanzione. La fase di esecuzione della pena tende alla rieducazione del condannato.

La Giustizia è necessaria, ineliminabile, insostituibile …anzi – specie per i reati più gravi – è presidio tempestivo di sicurezza sociale per arginare il reo, per fermare il pericolo e la reiterazione del reato, per assicurarlo e garantirne l’incolumità dalla vendetta o evitarne la fuga o la bontà delle prove in attesa del processo.

Il giudice parte dal fatto ed inquadra i fatti in una fattispecie individuando responsabilità ed irrogando la sanzione prevista. In ciò compie un’astrazione che stacca la materia dalla vita delle persone. Anche nel processo le stesse assumono un ruolo processuale – con un rito da rispettare a giusta tutela dei presidi di legalità e legittimità dell’esercizio del potere di giudicare: il reo è il primo a rischiare dalla potenza del processo e che va tutelato proprio dagli errori del sistema!!

Nei ruoli processuali il distacco dalla vita delle persone e dalla relazionalità personale e sociale è evidente: il rito ed il processo le allontana, le isola ed in alcuni casi le rinchiude.

Anche la comunicazione e la tecnica del processo – linguaggio tecnico, spesso incomprensibile e quasi ostile[1].…l’esame,..i controesame… l’interrogatorio…e non ascolto…- diventano soverchianti rispetto alle esigenze delle persone.

Ed il rito è scandito dai tempi processuale con adempimenti e cadenze, scadenze ed udienze (il concetto di cronos)[2]. Anch’esso astratto dalla vita e dai tempi delle persone che devono essere giusti… (il concetto di kairos) e, specie per la vittima, nel rispetto anche degli stadi in cui si dipana la vittimizzazione.

La vittima ha sulla propria persona gli effetti del reato: il trauma ed il dramma del reato tocca nel profondo la dignità ed i valori fondanti la persona (specie in alcuni tipi di reati violenti…ma spesso anche in quelli apparentemente meno gravi…). Il reato ridefinisce la vita della vittima: la introduce in uno “status” complesso di vittimizzazione (primaria). Status profondo e duraturo ma mutevole e comunque sempre soggettivo e quindi difficilmente omologabile.

E tale status persiste immutato [3] anche se apparentemente il tempo ed in parte la condanna del reo ne attenuano gli effetti; in realtà il dolore viene personalizzato, assorbito, ed integrato definitivamente nella vita della vittima[4].

La vittima in tale meccanismo ha una parte residuale: è testimone di quanto subito e – se si costituisce parte civile – può avanzare, previa condanna del reo, la richiesta di risarcimento danni e/o restituzioni per le conseguenze derivanti dal reato (art. 185 cp/ 2059 cc). È inevitabile che il tutto del processo dia alla vittima ulteriori pregiudizi: è la vittimizzazione secondaria…

E tuttavia all’ attività del processo la vittima avanza una domanda di giustizia coincidente con il fine della Giustizia del Tribunale: la verità dei fatti, l’accertamento del responsabile ed una pena congrua e giusta per il reo.

Anche se per la vittima tutti i reati – nelle diverse fattispecie giuridiche – danno luogo ad un’unica fattispecie morale di omicidio e furto: alla vittima viene sottratto il futuro, vengono uccisi i sogni..(di innocenza, di una vita spensierata, …), viene privata della sicurezza.

Ed alla pena del colpevole in anni di reclusione….per la vittima corrisponde la pena del dolore tanto più grave quanto l’offesa sino al massimo, all’ergastolo del dolore…..è il caso di dire che anche per il dolore della vittima c’è un fine pena mai!!

Il proprium della vittima – il dolore patito dall’azione del reo – resta fuori dalla scena processo – ob-scenum letteralmente – è osceno per la Giustizia del Tribunale.

A tale dolore delle vittime è destinata la possibilità …anzi “l‘improbabilità” della giustizia riparativa.[5]

La Giustizia Riparativa è complementare alla Giustizia del Tribunale: non la sostituisce, non la elimina, anzi su essa si fonda e la presuppone. Ma è anche complementare nell’accezione piena del termine: completa la Giustizia del tribunale di elementi che nel processo non sono previsti.

Le parti se vogliono – il percorso è volontario, libero e consensuale – possono incontrarsi – con diverse modalità per trattare i pregiudizi derivanti dal reato per dare un luogo un tempo uno spazio al dolore da reato.

E da tale prospettiva il reato appare non formale violazione della legge penale ma fonte di dolore e pregiudizi derivanti dalla rottura della relazione personale e sociale.

E la GR da tale ottica riconoscere cura la relazionalità – personale e sociale – per tentare di ripararla per quanto possibile senza doverla impossibilmente reintegrare: spesso i cocci derivanti dal reato sono spesso irreperibili..nè ricomponibili.

La dimensione orizzontale del diritto – a ben vedere – è l’essenza del diritto e della Giustizia e non solo della Giustizia riparativa: il diritto nasce dalla vita delle persone..nasce dal basso e viene accolto dal legislatore.[6]

E l’orizzontalità non nega la dimensione verticale prescrittiva – il precetto, la sanzione e la incombente minaccia di irrogazione – valorizzata dal giudice che interviene in caso di violazione della legge. Anzi.

La Giustizia Riparativa tende ad essere una giustizia dell’incontro, delle due umanità toccate dal reato. E pur toccando gli ambiti del dolore dell’offesa la Giustizia riparativa ha tante le verità da ristabilire e da ricercare:

a) la vittima va riconosciuta e distinta dall’offensore: non possono confondersi i rispettivi pregiudizi ed i ruoli nella vicenda di reato;

  1. b) la relazionalità – personale e sociale – infranta necessita di responsabilizzazione dell’autore;
  2. c) la ferita alla comunità va ristabilita e risanata.

E tali ricerche di verità si effettuano con la partecipazione attiva – a vario titolo e con diverse gradualità – delle parti coinvolte nel reato. E, specie dal “faccia a faccia”, il reo è trasformato: il confronto con la persona vittima umanizza gli effetti delle proprie condotte che non è più formale fattispecie penale. Il confronto conferisce corpo ed anima all’offesa …quello della persona della vittima su cui il reo può vedere gli effetti delle proprie condotte.

È “improbabile” che vittima e reo possano incontrarsi ..specie secondo il comune sentire ”securitario” che amplia sempre più l’area del penale con nuove fattispecie di reato e con pene sempre più severe.

E su tale improbabilità si gioca la scommessa culturale della giustizia riparativa…che – come delineata dalla riforma Cartabia – non è perdonismo, mancanza di attenzione alla serietà della questione penale, sottovalutazione del reato… anzi è restituire importanza alle persone nella contestualità del reato e del dolore patito e/o inferto ed alla relazionalità anche in questo drammatico frangente.

La Giustizia Riparativa tende al riconoscimento della persona vittima (art. 43 co. 2 d.leg.vo 150) confiscata dal reato …ed il primo riconoscimento è proprio l’affermazione della sua personalità, della sua giuridicità quale persona in relazione.[7]

E tale riconoscimento avviene attraverso il reo che incontra la vittima personalmente, o indirettamente tramite le comunicazioni con i mediatori o la vittima cd aspecifica o surrogata (la vittima di un altro reato).[8] E tale incontro può essere fonte di responsabilizzazione. (art. 43 co.2 lex 150/22) e di ricostituzione dei legami sociali (art. 43 co.2 lex 150/22)

Riparare – letteralmente “ri” – di nuovo – “parare” – pronto, preparato – significa essere pronti a fare nuovo e di nuovo qualcosa. Ed è chiaramente un’attività fattiva, positiva ed in vista di un avvenire. E dando significanza ad ogni progetto ed attività a favore dell’altra persona coinvolta nel programma (così viene indicato dalla normativa unicamente le attività di giustizia riparativa) che può essere mediazione, dialogo riparativo ed ogni altro programma dialogico. (art. 53 d.150)

La Giustizia Riparativa evidenzia la dimensione orizzontale del diritto e della risposta di Giustizia non identificata esclusivamente con quella giudiziaria, retributiva, verticale.

Infatti costituisce «un’idea impoverita del diritto che vede in esso solo l’autorizzazione all’uso della forza e dimentica che invece il diritto ha una dimensione relazionale che non solo viene prima di quella coercitiva, ma serve anche per giustificarla»[9].

E “valorizzare l’aspetto relazionale del diritto apre verso una concezione di legalità diversa e più feconda rispetto a quella usuale. Oggi la cultura della punizione, alimentata dal panpenalismo, sembra segnare il confine tra ciò che sta dentro il diritto e ciò che ne sta fuori “[10]

Ed affiancare la dimensione verticale del diritto e della giustizia – processuale giudiziaria – a quella orizzontale – della Giustizia Riparativa – rende completezza alla risposta dell’ordinamento alla domanda di giustizia dei cittadini. [11]

Domanda e risposta di giustizia che vede nella persona l’essenziale ed ineliminabile termine di riferimento di ogni legge ed ogni attività di giustizia.

[1] https://www.unionedirittiumani.it/news/la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-stereotipi-sessisti-e-vittimizzazione-secondaria-delle-donne-in-un-processo-per-stupro/.

[2] “In tribunale si «smaltiscono» i fascicoli, quasi fossero rifiuti, anziché storie che parlano di persone. Nel campo dell’immigrazione, si usano frequentemente i termini «collocare i migranti», parola che viene da collo, bagaglio, dunque si riferisce a una cosa; per non pensare alle parole usate di recente sui «carichi residuali», termine che si riferisce alle merci e non può designare, sempre nel campo dell’immigrazione, le persone migranti che non potevano scendere dalle navi che li avevano soccorsi perché non vi erano requisiti di urgenza. L’uso di questi termini non può essere ammesso, perché scava dentro i nostri modi di pensare, ci abitua a considerare le persone come cose, realizzando una pericolosa operazione di de-umanizzazione33. Occorre quindi sorvegliare il pregiudizio inconscio, consapevoli dei biases34, anche impliciti, che possono influenzare il pensiero, come ci hanno spiegato le scienze e la psicologia del giudicare35. Per questi pregiudizi abbiamo avuto plurime condanne dalla CEDU dal momento che proprio il linguaggio di alcuni nostri provvedimenti provocava una vittimizzazione secondaria di chi era già vittima.  (vd “Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme. Luciana Breggia già Presidente Sez. Specializzata Tribunale Firenze in Questione Giustizia 19.10.2023 pg. 7)

[3] Le esperienze  delle vittime di reati gravissimi  concordano  nel manifestare che anche una volta arrivata la giustizia e/o concluso il suo percorso non è cambiato nulla per il loro dolore…vd per es. Agnese Moro ed altre vittime di terrorismo ne Il Libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto. Il saggiatore 2015.

[4] Gli studi della vittimologia  hanno evidenziato le fasi della vittimizzazione: “Nella prima fase la vittima può sperimentare una condizione di shock, di incredulità e di negazione. Ma, quando l’esame di realtà gli permette di comprendere che un fatto è accaduto e che non può più essere negato, interviene una seconda fase che Symonds definisce “frozen fright” (potremmo tradurre come “congelamento della paura”): si tratta di una reazione di apparente calma e di distacco quasi a significare una volontà pacificatoria di auto e eterorassicurazione. È una fase ingannevole inganna i giudici quando ricostruiscono nel processo la condotta dei protagonisti di un fatto violento e, a volte, finiscono con l’attribuire a tale condotta addirittura il significato di accondiscendenza. La consapevolezza di questa seconda fase non è immediata: quando interviene quella consapevolezza si entra nella terza fase definita da Symonds “io sono stupido” perché, da un punto di vista razionale, emerge la contraddittorietà della reazione verso un evento violento che giustificherebbe, invece, una risposta rabbiosa e violenta. Per questo nella terza fase si alternano depressione, risentimento, reazioni fobiche e rabbia stitica. È qui che si sviluppa soprattutto il lavoro iniziale di supporto verso le vittime. Nella quarta e ultima fase si spera – ma non è affatto detto che sia così – che la vittima integri, in qualche modo, la sua sfortunata esperienza nel suo stile di vita. In altri termini: che la vittima esca dalla sua condizione di vittima. Ma è durante la terza fase che la vittima – quando ormai l’autore non è più presente sulla scena – riesamina il proprio comportamento, riproduce la scena chiedendosi “perché è successo, perché è successo a me”. È in questa fase che la vittima si rimprovera perché – dice – “avrei potuto fare questo o quello”. A freddo, la vittima non si capacita di aver avuto una reazione “stupida”. Questo la spinge a colpevolizzarsi ma, al tempo stesso, comincia a sentirsi estremamente sensibile al comportamento che gli altri assumono verso di lei. Sperimenta debolezza e impotenza.” in M.Bouchard Cura e giustizia dell’offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione. https://www.questionegiustizia.it/articolo/cura-e-giustizia-dell-offesa-ingiusta-riflessioni-sulla-riparazione  in cui riporta lo studio di M. Symonds, The “Second Injury” to Victims of Violent Acts, in American Journal of Psychoanalysis, suppl. Special Issue: The American Journal of Psychoanalysis at 70 ; Basingstoke Vol. 70, Iss. 1, (Mar 2010): 34-41.

[5] La disciplina organica della riforma Cartabia arriva a colmare un vuoto di anni rispetto alle direttive internaizonali sulla finalità di spazio per le vittime…. Non è un caso che la GR ha una definizione sicura proprio nella direttiva cd vittime (n. 29 del 2012) Nel nostro ordinamento è in essere la normativa sulla GR lex 150 del 2022  ed  ormai manca poco per entrare a sistema..( è stata costituita la conferenza nazionale della GR..è in itinere il cd popolamento  dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa in ragione dell’approvazione dei modelli di domanda..resta solo l’ultimo step delle conferenze locali per l’individuaizone dei centri per la giustizia riparativa  da parte degli enti locali vd precedenti articoli su questa rivista).

[6] Grossi L’europa del diritto, Bari-Roma, 2016, XI ristampa 2023, p.9 e 10 «…il diritto, anche se le sue manifestazioni più vistose sono in solenni atti legislativi, appartiene alla società e quindi alla vita, esprime la società più che lo Stato, è il tessuto invisibile che rende ordinata la nostra esperienza quotidiana, consentendo la convivenza pacifica delle reciproche libertà….”

[7] “Il linguaggio della relazione restituisce la parola alle persone, che, nel sistema fiduciario, sono le prime destinatarie della parola del diritto, mentre nel modello sfiduciario la parola veniva loro tolta in nome di una connotazione tecnica (e quasi esoterica) di ciò che avviene nel misterioso rito agonistico del processo.” “Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme. Luciana Breggia già Presidente Sez. Specializzata Tribunale Firenze in Questione Giustizia 19.10.2023 pg. 7.

[8]  qualche problema suscita tale previsione. Si veda caso invio alla Giustizia riparativa nel caso Maltesi in articolo precedente in questa rivista.

[9]  GRECO, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Bari-Roma, 2021, p. VII.

[10]Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme. Luciana Breggia già Presidente Sez. Specializzata Tribunale Firenze in Questione Giustizia19.10.2023  pg. 8) che sul punto in nota n. 40 “Ridurre il diritto a coazione, «spiega perché́ sia il diritto penale ad esprimere, per molti, l’essenza più̀ vera del diritto, nella «convinzione che la pena costituisca il fondamento stesso del diritto moderno, la pietra angolare di qualsiasi forma di amministrazione della giustizia»; ma spiega soprattutto perché́ sia la coazione a segnare il confine tra ciò che sta dentro il diritto e ciò̀ che ne sta fuori»: GRECO, op. cit., p.15; la citazione nel testo è riferita a CURI, Il colore dell’inferno. La pena tra vendetta e giustizia, Torino 2019, p. “

[11] Non so dire se è vero. Tuttavia, condivido il pensiero di Paolo Grossi quando afferma che se al carattere potestativo, verticale, si unisce il carattere orizzontale del diritto, vi è la possibilità di raggiungere il risultato di una osservanza fondata più sulla persuasione che sull’ossequio passivo. È una legalità diversa, che sorge dal basso là dove i precetti creano nessi tra i consociati, e implica l’interiorizzazione e la condivisione dei princìpi su cui il precetto si fonda. Nella società pluralistica, afferma Paolo Grossi, meglio parlare di principio di giuridicità; oppure di legalità costituzionale che  permette di accogliere e di vivere appieno le potenzialità, e dunque anche le incertezze, di una dimensione plastica, e dunque profondamente umana, del giuridico “Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme. Luciana Breggia già Presidente Sez. Specializzata Tribunale Firenze in Questione Giustizia 19.10.2023 pg. 8

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