Prof. Mario Bassani
La legge costituzionale 7 novembre 2022 n. 2 integra l’articolo 119 della Costituzione aggiungendo il comma 5-bis che così recita: La Repubblica riconosce la peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità.
Invero già il quinto comma dell’articolo 119 prevede l’utilizzo di risorse che le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni devono impegnare per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, e dunque comprendendosi tutti gli enti locali ovunque si trovino.
La novella prevede quindi una disciplina particolare per le isole. Ma se si tratta di peculiarità, la norma non può che riguardare le isole minori, dovendosi ritenere escluse dalla previsione le isole Sicilia e Sardegna che sono rette da uno statuto speciale.
Per l’individuazione delle isole c.d. minori soccorrono le indicazioni geografiche e morfologiche. Se si deve compilare un elenco, sarebbero dunque le seguenti secondo la loro ubicazione: Capraia, Isola del Giglio, Lipari e le isole Eolie, Ponza, Procida, Ustica e Ventotene nel Tirreno; Isole Tremiti nell’Adriatico, Carloforte al largo della Sardegna; Lampedusa e Linosa nel Mediterraneo. Una collocazione a parte meritano le Isole d’Elba, Capri e Ischia sia per loro dimensioni che, in alcune circostanze per le vicende che hanno accompagnato la soppressione dei locali Tribunali. È inoltre da considerare minore l’isola Montisola sul Lago d’Iseo. Queste isole si possono allora classificare enti locali speciali che si aggiungono all’elencazione dell’articolo 119, comma 2, della Costituzione.
Il legislatore costituente ha dunque attribuito alle isole minori una loro specificità, ovvero peculiarità come la norma recita. Natura del tutto particolare se si considera, come già annotato, che il medesimo quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione già prevede per le Regioni e per gli enti locali particolari provvidenze.
Occorre allora individuare gli svantaggi che devono essere rimossi secondo il nuovo precetto costituzionale. Non sono pochi e di poco conto. Oltre ai maggiori costi degli approvvigionamenti, occorre considerare i collegamenti marittimi e, per l’Isola d’Elba anche quelli aerei, il mantenimento delle sedi giudiziarie, il decentramento degli uffici statali e regionali, la viabilità interna e quant’altre misure atte a rimuovere, secondo la norma costituzionale, gli svantaggi derivanti dall’insularità.
In quanto norma programmatica, appare fragile perché non sono previsti strumenti per la concreta attuazione dei principi e degli scopi che il legislatore si è prefisso. Deve dunque soccorrere l’iniziativa politica nelle sedi istituzionali. Diversamente ci troveremmo di fronte a una norma di rivendicazioni particolaristiche del tutto astratta.