Avv. Barbara Mandelli e Avv. Giulio Mario Guffanti
Forse non tutti sanno che, prima del 1° gennaio 1982, la prova testimoniale era di fatto ammessa nel processo tributario seppur senza valore di prova legale. Fu poi con la sostituzione dell’art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ad opera dell’art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 che venne introdotto un espresso divieto di ammissione di giuramento e prova testimoniale, confluito nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che regge ancora tutta l’impalcatura del processo tributario.
In tale contesto normativo, occorre inserire la recentissima Legge 31 agosto 2022, n. 130, che, con un intervento di modifica dell’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, ha riconosciuto alle Corti di Giustizia Tributaria, per i ricorsi notificati a partire dal 16 settembre 2022, la possibilità, ove lo ritengano necessario ai fini della decisione, e, anche senza l’accordo delle parti, di ammettere la prova testimoniale assunta con le forme della testimonianza scritta di cui all’art. 257-bis c.p.c. Rimane sempre escluso il giuramento.
In sintesi, il giudice può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
La parte richiedente la detta prova deve predisporre il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi, notificandolo poi al testimone, il quale rende la deposizione mediante la compilazione del modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali siano quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone le ragioni.
Il testimone sottoscrive poi la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.
La testimonianza viene resa su un modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la compilazione.
Il modello deve: (i) essere sottoscritto in ogni suo foglio da chi lo compila; (ii) contenere l’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente; (iii) riportare le generalità del testimone, compreso il recapito telefonico.
Gli ammonimenti ivi contenuti consistono in: 1) ammonimento del testimone e formula del giuramento ai sensi dell’art. 251 c.p.c.; 2) avvertimento in ordine alla facoltà di astenersi (art. 200 c.p.p. segreto professionale, art. 201 c.p.p. segreto d’ufficio e art. 202 c.p.p. segreto di Stato); 3) richieste di cui all’art. 252, comma 1, c.p.c., ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti; 4) trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.
Al termine di ogni risposta è apposta, senza spazi vuoti, la sottoscrizione del testimone, che deve essere autenticata da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autenticazione è gratuita ed esente dall’imposta di bollo o da ogni diritto.
Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può decidere di condannarlo ad una pena pecuniaria.
Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui. E questo risulta essere l’unico caso in cui è ammesso che il giudice chiami il testimone a deporre oralmente.
Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. Di conseguenza, sui fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia conosciuto senza margine di apprezzamento, il verbale è assistito da fede privilegiata, in relazione, invece, alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti, le stesse costituiscono «elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio» (Cass. n. 14026/2020).