Contumacia della società esecutrice interventi edilizi superbonus 110% e modificazione della domanda giudiziale

Home 9 News 9 Contumacia della società esecutrice interventi edilizi superbonus 110% e modificazione della domanda giudiziale
Share

Avv. Marco Ruggeri

La questione di rilevanza giuridica che merita approfondimento sorge all’interno di una controversia giudiziale avanti al Giudice civile circa la mancata esecuzione da parte di una Società di un contratto a prestazioni corrispettive stipulato con i proprietari di una villetta avente ad oggetto una serie strutturata di interventi edilizi necessari per effettuare il salto di due classi energetiche e, dunque, per poter beneficiare del Superbonus 110% previsto dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, tramite contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto in luogo delle detrazioni fiscali.

In particolare, nel riportare in breve i fatti di causa, la Società convenuta non si costituiva né nei termini stabiliti nell’atto di citazione per non incorrere nelle decadenze prescritte dal codice di procedura civile, né si costituiva successivamente a tali termini, neppure comparendo in udienza.

A seguito di ciò, il Giudice, valutata la regolarità della notificazione dell’atto di citazione nella prima udienza di comparizione, dichiarava la contumacia della Società convenuta e concedeva lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Successivamente i soggetti attori proprietari della citata villetta decidevano di convertire in corso di causa la domanda giudiziale da adempimento a domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento e contestuale richiesta di risarcimento dei danni consequenziali e connessi, mediante lo scambio di memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., visto il continuo perdurare dell’inadempimento da parte della Società.

Dalla vicenda giuridica emerge l’interrogativo se la prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., redatta dal difensore degli attori, debba essere notificata o meno alla Società convenuta dichiarata contumace.

In altri termini occorre domandarsi se tale peculiare casistica rientri nell’art. 292 del codice di procedura civile, rubricato “Notificazione e comunicazione di atti al contumace”, il quale prescrive varie ipotesi di notifica personale al soggetto contumace.

Per poter approfondire la questione e dare una risposta giuridicamente sostenibile, in via preliminare si ricorda come l’art. 1453 del codice civile preveda, in un contratto a prestazioni corrispettive, due rimedi dati al contraente quando l’altra parte è inadempiente della propria obbligazione: l’adempimento da un lato e la risoluzione del contratto dall’altro. La norma prosegue enunciando la possibilità di chiedere, inoltre, il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento.

Di estrema rilevanza risulta essere il secondo comma dell’art. 1453 del codice civile, il quale permette di modificare la domanda giudiziale da adempimento a risoluzione per inadempimento. Giova rammentare, per completezza, che non è consentita l’ipotesi opposta, ovvero convertire la domanda giudiziale da risoluzione per inadempimento a adempimento. Ciò a garanzia del soggetto debitore inadempiente che con la domanda giudiziale di inadempimento ha un affidamento definitivo e certo sulla non volontà del creditore di pretendere l’obbligazione a lui spettante.

Quanto alla notifica della memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., se da un lato è pur vero che tale obbligo non compare espressamente tra le ipotesi di cui al sopra citato art. 292 del codice di procedura civile ed è pur vero che la modificazione della domanda giudiziale da adempimento a risoluzione per inadempimento è consentita dal codice civile – art. 1453 – in deroga al principio generale di divieto di mutatio libelli, dall’altro lato bisogna precisare che la mancata notificazione al contumace può configurare una violazione del principio del contradditorio delle parti e più in generale del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.

Tali principi cardini sorreggono tutto il processo civile di cognizione.

Più in dettaglio, il principio del contradditorio è uno degli elementi costitutivi del “giusto processo” di cui all’art. 111 della Costituzione, insieme al giudice imparziale e terzo e alla “ragionevole” durata del processo.

La mancata notificazione della prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. alla Società contumace potrebbe dunque comportare nel caso concreto uno squilibrio del contradditorio tra le parti che deve, invece, essere sempre eguale.

Nel caso di specie, non deve ingannare la circostanza di fatto che il soggetto convenuto non si sia costituito con conseguente dichiarazione di contumacia.

Non è dato conoscere le ragioni della mancata costituzione della Società convenuta, tuttavia si potrebbe comunque configurare, tra le tante, l’ipotesi che la stessa non abbia interesse a difendersi in fatto e in diritto sulla domanda giudiziale di adempimento del contratto puntualmente notificata nei suoi confronti con atto di citazione.

Diversamente, non sarebbe razionalmente possibile escludere a priori che la Società contumace non abbia in alcun modo interesse a costituirsi in merito alla domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento e, soprattutto, di risarcimento del danno, che mutano, di fatto, l’oggetto della domanda giudiziale introdotta con l’atto di citazione.

Per questi motivi e in assenza di un’esplicita disposizione processuale che disciplini la fattispecie de qua, si ritiene, per quanto sopra approfondito e argomentato, che si debba notificare al soggetto convenuto dichiarato contumace qualsiasi atto processuale (nel caso di specie la prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.) che comporti la modificazione della domanda giudiziale, poiché viene esteso l’oggetto del giudizio al fine di conseguire tutela ad un bene diverso e maggiore rispetto a quello originario introdotto con l’atto di citazione.

Per completezza, la mancata notifica comporterebbe, secondo un filone di giurisprudenza maggioritaria (Cass. civ., Sez. II, n. 14625/2010, Cass. Civile, Sez. II, n.7057/2002), un’ipotesi di nullità relativa non rilevabile d’ufficio e posta nell’interesse della parte contumace, che dovrebbe essere eccepita da quest’ultima mediante il mezzo di gravame dell’impugnazione in appello e dunque venire assorbita all’interno di esso.

In tal caso, il Giudice di secondo grado dovrà in primo luogo pronunciarsi e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancata notificazione al contumace della prima memoria di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e, in secondo luogo, dovrà decidere nel merito la lite. Non dovrà invece rimettere la causa al Tribunale trattandosi appunto, secondo la sopra menzionata giurisprudenza, di nullità relativa e non di nullità assoluta della sentenza, che invece ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.  comporta obbligatoriamente la rimessione della controversia al Giudice di primo grado.

Newsletter