La persona “legalmente incapace” di cui all’ art. 473-bis.14 c.p.c.: una previsione pleonastica di curatela speciale

Home 9 News 9 La persona “legalmente incapace” di cui all’ art. 473-bis.14 c.p.c.: una previsione pleonastica di curatela speciale
Share

Dott. Manuele Pizzi

Il D. Lgs. 10/10/2022 n. 149 riguardante l’attuazione della L. 206/2021, ha introdotto, nel Libro II del Codice di Procedura Civile, il Titolo IV-bis rubricato: “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia”. L’ambito di applicazione dell’introdotto rito, delineato all’art. 473-bis c.p.c., è notevolmente esteso, comprendendo materie eterogenee fra loro: dalle questioni inerenti alla famiglia, ai minori, fino allo stato delle persone maggiori di età.

In merito alla disciplina generale, attinente alla fase introduttiva del giudizio di primo grado, prevista al suindicato Titolo IV-bis, nell’ultima parte del secondo comma dell’art. 473-bis.14 c.p.c., si stabilisce che nelle more del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza di prima comparizione delle parti, l’organo giudicante adito nomina: “un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace”; orbene, dal tenore letterale della suddetta disposizione, discendono una molteplicità di perplessità applicative.

L’interpretazione della disposizione suddetta, inevitabilmente, dovrà tener conto delle norme di diritto sostanziale e di diritto processuale, di pari rango, inerenti alle misure civilistiche di protezione, di cui agli artt. 404 e seg. Cod. Civ.

Con la sopravvenuta Riforma Cartabia, il Titolo XII del Codice Civile, volto a regolamentare le misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, si pone in un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni comuni inerenti al giudizio di primo grado previste dagli artt. 473-bis.11 e seg. c.p.c.

In relazione all’ultima parte del secondo comma dell’art. 473-bis.14 c.p.c., riguardo alla nomina del curatore speciale per il convenuto “legalmente incapace”, si evince a chiare lettere che il riferimento attaglia a colui che sia già destinatario di un provvedimento di incapacitazione. Per le persone che abbiano già raggiunto la maggiore età, nell’indicazione del “convenuto legalmente incapace”, il legislatore indica la platea degli interdetti legali e delle persone beneficiarie di una misura civilistica di protezione di cui agli artt. 404 e seg. Cod. Civ.: interdetti giudiziali, inabilitati ex art. 415 Cod. Civ. e beneficiari di un’amministrazione di sostegno. Quindi, la norma di cui all’art. 473-bis.14 c.p.c. laddove stabilisce la necessità di istituire una curatela speciale, per il soggetto “legalmente incapace”, si sovrappone, inutilmente, alla, tuttora vigente, disciplina civilistica riguardante l’amministrazione di sostegno, la tutela degli interdetti, la curatela degli inabilitati, le ultime due sussistenti in ottemperanza dell’art. 424 Cod. Civ.

Per comprendere la pleonasticità dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 473-bis.14 c.p.c., laddove si stabilisce il dovere di nominare un curatore speciale, per il convenuto legalmente incapace, è necessario richiamare l’art. 75 c.p.c. che attribuisce la capacità di stare in giudizio alle persone che abbiano il libero esercizio dei diritti che si si fanno valere: la capacità di agire.

Pertanto, nella fattispecie in cui i soggetti convenuti in giudizio siano interdetti, inabilitati od amministrati, è già previsto l’impiego dello strumento della rappresentanza legale, che conferisce un potere rappresentativo in capo all’esercente le funzioni vicariali del soggetto incapace; tutto ciò senza che emerga la necessità di nominare un curatore speciale.

Invero, sul tema del curatore speciale dell’incapace, l’art. 78, co 1, c.p.c., detta una norma residuale, in materia di rappresentanza ed assistenza in giudizio di interdetti legali o di persone assoggettate ad un provvedimento giudiziale di incapacitazione.

In materia di amministrazione di sostegno, fatte salve specifiche disposizioni del decreto di nomina dell’A.d.S., quest’ultimo costituisce il rappresentante processuale dell’amministrato, quindi, per convenire in giudizio una persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, legittimato passivo è l’A.d.S., il quale può porre in essere validi atti processuali per conto dell’amministrato convenuto.

Tuttavia, è doveroso rilevare che nel Codice di rito, in tema di notificazioni degli atti processuali, la Riforma Cartabia non ha introdotto auspicabili chiarimenti in ordine alla necessità, in capo all’attore di notificare gli atti giudiziari, agli esercenti le funzioni vicariali, in quanto legittimati processuali passivi.

Una norma processuale che preveda la necessità, per il giudice, di nominare un curatore speciale per l’amministrato, l’interdetto o l’inabilitato appare totalmente pleonastico, dato che sussistono già efficaci norme legislative volte a prescrivere meccanismi per non lasciare sguarnita la Tutela, la Curatela e l’amministrazione di sostegno, affinché non si realizzino le situazioni descritte al primo comma dell’art. 78 c.p.c.: la mancanza della persona a cui spetti la rappresentanza o l’assistenza. Sul punto, in via esemplificativa, il combinato disposto dell’art. 349 e del secondo comma dell’ art. 353 Cod. Civ. (applicabile a tutti gli esercenti le funzioni vicariali) precisa che il tutore è tenuto a mantenere l’ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona, la quale viene immessa nei poteri, con la prestazione del giuramento, di esercitare l’ufficio conferito con fedeltà e diligenza.

Quindi, fatta eccezione per eventuali situazioni di conflitto di interessi, di cui all’art. 78, co 2, c.p.c., la norma processuale desumibile all’ultima parte del secondo comma dell’art. 473-bis.14 c.p.c., appare insuscettibile di applicazione nei confronti degli interdetti legali e dei beneficiari di una misura civilistica di protezione di cui agli artt. 404 e seg. Cod. Civ.

Newsletter