Il registro elettronico, introdotto dal D.L.95/2012, è una piattaforma online che consente ai docenti- e non solo- di inserire i dati principali sull’andamento scolastico degli alunni: le presenze e le assenze, i voti, le comunicazioni e naturalmente anche i compiti da fare a casa.
In pratica esso contiene tutto il curriculum di ogni studente e consente ai genitori di quest’ultimo di prenderne visione in ogni momento.
Lo strumento è stato introdotto dal sopra citato decreto secondo cui “a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 tutte le istituzioni scolastiche e tutti i docenti adottano registri online e inviano comunicazioni in formato elettronico”.
Questo sistema di condivisione delle informazioni scuola- famiglia si è diffuso rapidamente grazie anche alla digitalizzazione del sistema scolastico che ha avuto una necessaria accelerazione durante la pandemia.
Nonostante il pacifico e diffuso utilizzo del registro elettronico resta aperto un tema che lascia ancora spazio a dubbi interpretativi da parte della giurisprudenza ed è l’obbligatorietà del registro stesso.
Il decreto che ha introdotto il registro online ha previsto, oltre all’utilizzo del registro stesso, anche l’adozione di un “piano per la dematerializzazione” che ad oggi però non è ancora stato attuato con la conseguente coesistenza di entrambe le forme: quella cartacea e quella digitale.
La Corte di Cassazione si è però espressa sul punto stabilendo che quando il collegio docenti delibera l’adozione del registro elettronico il suo utilizzo diviene obbligatorio.
Va poi ricordato anche, come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass. 12724/2000, 6138/2001, 714/2010), che il registro elettronico, come il registro personale del docente, è un atto pubblico e pertanto soggetto nella compilazione alle sanzioni penali ex artt. 476 e 479 c.p.
Secondo i giudici della Corte, inoltre, il registro dei professori rientra nell’accezione del “giornale di classe” ai sensi dell’art. 41 R.D. 965/1924 dove vanno annotate “tutte le attività svolte” e quelle compiute dal pubblico ufficiale che “attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti” (Cass.34479/2021). Nello specifico il registro elettronico e il registro dei professori costituiscono “atti pubblici di fede privilegiata” in relazione a quei fatti che gli insegnanti di scuola pubblica o ad essa equiparata, qualificati come pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.
Pertanto, afferma la Suprema Corte, la compilazione del registro elettronico, in ogni sua parte, non può avvenire al di fuori della classe. Ciò vale anche per l’assegnazione dei compiti a casa.
Dott.ssa Lucia Massarotti