Con ordinanza n.6933/2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che in sede di separazione o divorzio le spese straordinarie e cioé mediche, scolastiche, sportive, culturali, educative per i figli minori non vanno poste necessariamente a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, ma vanno suddivise tenendo conto delle sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro paterna e materna.
La pronuncia della Cassazione prende le mosse dal seguente caso.
All’esito del giudizio di separazione la casa familiare è stata assegnata alla madre in quanto genitore collocatario dei figli minori, è stato posto a carico del padre un assegno quale contributo al mantenimento dei figli, oltre all’80% delle spese extra che devono essere sostenute per loro.
Il padre fa ricorso in appello, ma la Corte rigetta la sua istanza.
Egli ricorre altresì in Cassazione dove si duole del fatto che i giudici di secondo grado non abbiano tenuto conto di alcune circostanze quali: l’errore nel calcolo del suo reddito, la quantificazione dell’assegno, il fatto che le spese straordinarie di cui si è discusso in giudizio siano fondate su presunzioni materne e non su reali esigenze dei bambini.
La Suprema Corte nei motivi della sentenza ricorda innanzitutto i criteri per la determinazione
dell’assegno di contributo al mantenimento: reddito di entrambi i genitori, ulteriori sopravvenienze economiche, risparmi di entrambi, disponibilità di un alloggio di proprietà, esigenze attuali dei figli, tenore di vita della famiglia, tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore, valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
La Corte, alla luce di tali parametri, ritiene che la misura dell’assegno determinata dalla sentenza impugnata fosse consona alle possibilità del genitore onerato e alle esigenze dei figli.
In punto della partecipazione paterna alle spese straordinarie la censura del ricorrente viene ritenuta fondata.
Gli ermellini premettono però che è infondato l’assunto paterno secondo cui la previsione dell’assegno di mantenimento comporterebbe l’incompatibilità con il contributo alle spese straordinarie e questo perché tali spese sono caratterizzate da imprevedibilità e imponderabilità in quanto esulano dall’ordinario regime di vita. Pertanto non si possono agevolmente calcolare nell’ambito dell’assegno periodico.
Quanto alla ripartizione delle spese extra i giudici della Suprema Corte ricordano il principio già espresso (Cass.n.25723/2016) secondo cui esse non vanno necessarimente suddivise in ragione del 50% secondo il principio del debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di loro.
Tuttavia va considerato che all’interno della contribuzione per le spese straordinarie possono coinfluire più voci. Risultano così distinguibili i costi da sostenere per il soddisfare i bisogni ordinari dei figli (come le spese scolastiche, mediche ordinarie o sportive) che integrano l’assegno di contributo al mantenimento e le spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare che, invece, recidono ogni legame con il carattere di ordinarietà dell’assegno stesso (Cass. n. 379/2021).
Alla luce di queste considerazioni la Suprema Corte cassa la decisione impugnata in quanto, confermando essa la ripartizione delle spese extra in ragione dell’80% a carico del padre e del 20% a carico della madre non ha motivato sulla base di quali elementi tutte queste spese sono ripartite nella misura anzidetta comprese quelle destinate ai bisogni cosiddetti ordinari dei figli che, come detto, integrano l’assegno di mantenimento che nel caso di specie è a carico del padre e risulta essere sufficiente nel suo ammontare a soddisfare tali necessità.
Dott.ssa Lucia Massarotti