CASSAZIONE: LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NON E’ AUTOMATICA SE IL COLLOCAMENTO DEI FIGLI E’ PARITARIO.

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n.5738/2023, torna a pronunciarsi sul tema della casa familiare nei giudizi che hanno ad oggetto il collocamento dei figli minori presso i genitori in caso di separazione o divorzio.

La Suprema Corte afferma che la revoca dell’assegnazione dell’abitazione della famiglia non può e non deve costituire l’effetto automatico del collocamento paritetico dei figli minori presso il padre e la madre.

Quando il giudice è chiamato a decidere sulla revoca di tale assegnazione, sottolineano gli ermellini, deve necessariamente tenere conto dell’interesse del minore.

Tale pronuncia prende le mosse dal seguente caso concreto.

La Corte d’Appello nella causa relativa all’affidamento di una minore, nel respingere il reclamo della madre, aveva stabilito l’affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, il diritto di visita paritetico, la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre e la revoca del contributo economico posto a carico del padre per la bambina.

Contro questa decisione la soccombente ha presentato ricorso il Cassazione.

Il primo motivo addotto dalla madre riguarda il fatto che il giudice di secondo grado avrebbe deciso il collocamento paritario della figlia senza tenere conto della condotta violenta del padre e del disagio che vivrebbe la bambina stessa per il venir meno del collocamento prevalente presso la casa materna.

La Suprema Corte accoglie questo motivo sottolineando che nelle decisioni che riguardano la revoca dell’assegnazione della casa familiare il giudice deve tenere conto soprattutto dell’interesse del minore. Egli infatti è radicato in un certo ambiente, spesso, come nel caso che ci occupa, dalla nascita. E non si può non tenere conto dei riflessi che può avere sullo sviluppo fisico e psichico di un bambino lo sradicamento dal luogo in cui è cresciuto fin dai suoi primi giorni.

E’ vero- conclude la Corte- che la decisione che prevede l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e la collocazione paritaria degli stessi presso le abitazioni materna e paterna non esclude la decisione di revocare l’assegnazione della casa familiare al genitore che prima aveva il collocamento prevalente dei minori presso di sé, ma tale decisione non può mai essere l’effetto automatico di un collocamento paritetico, va sempre tenuto conto dell’interesse primario dei bambini stessi.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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