CALCIATRICI PROFESSIONISTE E OBBLIGHI ASSICURATIVO PREVIDENZIALI INPS

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Dopo l’INAIL (che lo aveva fatto mediante circolare del 21.9.2022, la n. 36) anche l’INPS ha preso posizione, rispetto agli involgimenti di interesse assicurativo previdenziale correlati all’ancora recente transito al professionismo delle calciatrici appartenenti a società calcistiche iscritte al massimo campionato (quello di serie A).

Vi ha provveduto, l’Istituto, per il tramite di circolare emanata il 20 febbraio 2023 (la n. 24).

Con essa, l’INPS, in primo luogo, ha “ripassato” il quadro normativo di riferimento (ossia la delibera n. 353 del 9.11.2023 della FIGC, la delibera dello stesso Organismo del 26.2.2022, l’art. 9 della legge n. 91/1981 e l’art. 2 della legge n. 366/1973).

L’Istituto, indi, ha rimarcato come, già a far tempo dall’1.7.2022, si applichino, tra gli altri, alle “atlete calciatrici” le disposizioni in vigore afferenti all’obbligo di iscrizione all’apposito Fondo pensione per gli sportivi professionisti, per rimandare, in argomento, al predicato della circolare n. 20/2002 dell’Enpals e rammentando altresì come, sia per le calciatrici impiegate in qualità di lavoratrici sportive subordinate, sia per le calciatrici al contrario inquadrate quali lavoratrici autonome, la contribuzione all’assicurazione IVS sia pari al 33% degli emolumenti (imponibili) ad esse corrisposte (competentemente ripartita tra società sportive e atlete).

Aggiunge altresì come sia dovuto, in relazione ai compensi in discorso, il contributo di solidarietà di cui all’art. 1, co. 4, del D.L.vo n. 166/1997 (pari al 3,1%, ripartito per le misure di competenza tra società sportiva e calciatrice interessatane) ed il contributo aggiuntivo (dell’1%, esclusivamente a carico della calciatrice medesima) di cui all’art. 3 ter del D.l. n. 384/1992.

Conclude, la circolare in argomento, rivolgendo ai relativi destinatari le pertinenti, prime istruzioni d’ordine operativo.

Avv. Giampaolo Perdonà

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