Il 21 febbraio il Senato ha approvato con 140 voti favorevoli e 3 astenuti il disegno di legge che introduce nell’ordinamento giuridico italiano il reato di omicidio nautico e lesioni personali prevedendo per essi la medesima disciplina che punisce l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Il Ddl riprende il contenuto del testo che durante la passata legislatura era già stato approvato in Senato, ma il cui iter d’esame si era interrotto in Commissione Giustizia alla Camera.
Lo schema approvato si compone di tre articoli che mirano a colmare una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento. Per tale finalità il disegno di legge estende l’applicazione delle norme in materia di omicidio stradale e lesioni personali stradali anche alle ipotesi in cui queste ultime o la morte siano determinate da un soggetto alla guida di un natante, di un’imbarcazione o di una nave.
Le modifiche al codice penale sono le seguenti:
– viene sostituito l’art. 589 c.p. per estendere la disciplina al momento previsto per il reato di omicidio stradale anche a quello nautico;
– viene modificata la rubrica dell’art. 589 ter c.p. relativo alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per la fattispecie della fuga del conducente a seguito di omicidio stradale che per effetto di modifiche all’art. 589 bis c.p. troverebbe applicazione anche all’ipotesi di omicidio nautico;
– si sostituisce l’art. 590 bis c.p. che al momento disciplina le sole fattispecie di lesioni personali gravi o gravissime, nella finalità di estendere la relativa disciplina anche alle corrispondenti ipotesi di lesioni nautiche;
– viene modificata la rubrica dell’art. 590 ter relativo alla circostanza aggravata a effetto speciale prevista per l’ipotesi di fuga del conducente a seguito di lesioni che, per effetto della modifica troverebbe applicazione anche per le lesioni nautiche;
– si interviene sull’art. 380 c.p.p. per l’ipotesi di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 589 bis c.p., prevedendo che non trovi operatività l’arresto obbligatorio in flagranza ove il conducente si sia subito fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi;
– viene introdotta una specifica disciplina transitoria in seguito alle modifiche previste per il regime di procedibilità per il reato di lesioni personali stradali.
Dott.ssa Lucia Massarotti