La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5197/2023, afferma che è nulla in modo insanabile la sentenza il cui dispositivo non viene letto in udienza.
Tale pronuncia prende le mosse dalla controversia insorta tra il conducente di un autoveicolo, la prefettura e il ministero dell’Interno contro il verbale di accertamento di un’infrazione stradale conseguente alla violazione del limite di velocità.
Il ricorrente segnala con il primo motivo che il tribunale avrebbe violato gli artt. 156, 429 e 437 perché ha definito il giudizio senza dare lettura del dispositivo della sentenza in udienza, anche se il processo si è svolto in base alle regole del rito del lavoro.
La Cassazione accoglie il motivo con assorbimento delle altre doglianze in quanto effettivamente il tribunale ha trattenuto la causa in decisione senza dare lettura del dispositivo della sentenza poi depositata.
La Suprema Corte ricorda che gli artt. 6 e 7 Dlgs. 150/2011 prevedono che i giudizi che hanno ad oggetto le opposizioni alle sanzioni amministrative di cui alla L 689/1981 e i verbali di accertamento relativi alle violazioni del Codice della Strada sono soggetti al rito del lavoro, compreso il grado d’appello.
La Corte segnala però che tra le norme del rito del lavoro non applicabili non figurano gli artt. 429 e 437, che impongono la lettura del dispositivo in udienza sia in primo sia in secondo grado di giudizio. Pertanto il motivo si ritiene fondato.
Dott.ssa Lucia Massarotti