L’art. 21 Dlg 149/2022 (che entrerà in vigore l’ultimo giorno di febbraio per effetto dell’art. 1 comma 380 L197/2022 e che ha anticipato l’entrata in vigore alcune parti della riforma della giustizia civile rispetto al termine del 30 giugno) stabilisce che dal 28 febbraio stesso i notai saranno di fatto parificati all’autorita giudiziaria per quanto riguarda il potere di rilascio delle autorizzazioni di legge per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate in cui intervenga un soggetto destinatario di misure di protezione quale un minore, un interdetto o inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno oppure l’oggetto dell’atto sia un bene ereditario.
Di conseguenza a far tempo dall’ultimo giorno del mese di febbraio per ottenere tali autorizzazioni ci si potrà rivolgere o all’autorità giudiziaria o al notaio.
La competenza di quest’ultimo sarà autorizzatoria senza limitazioni. Per richiedere l’autorizzazione per gli atti sopra elencati ci si potrà rivolgere a qualsiasi notaio alla sola condizione che si tratti del professionista incaricato della stipula dell’atto per il quale è necessaria l’autorizzazione stessa.
Quale sarà il perimetro del potere notarile?
Rientrano nell’ambito del potere notarile di autorizzazione:
1) in concorrenza con il giudice tutelare del luogo di domicilio della persona destinataria delle msiure di protezione: gli atti di straordinaria amministrazione, ad esempio accettazione dell’eredità, compiuti dal minore soggetto a potestà genitoriale, dal minore emancipato, dal minore sottoposto a tutela, dall’interdetto, dall’inabilitato, dal soggetto destinatario di amministrazione di sostegno; la nomina di curatori speciali per i casi in cui si configura un conflitto di interessi o l’impossibilità dei genitori di rappresentare il figlio minorenne.
2) in concorrenza con il tribunale del luogo dell’apertura della successione: gli atti di straordinaria amministrazione del chiamato all’eredità da compiersi per ragioni di urgenza, dell’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario, dell’esecutore testamentario.
Al notaio è inoltre attribuito il potere- dovere di stabilire le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo che derivi dall’atto autorizzato a persone destinatarie delle misure di protezione.
Non rientrano invece nel potere notarile e restano pertanto di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria le autorizzazioni occorrenti: per attività diverse da quelle per le quali si debba stipulare un atto notarile; a soggetti diversi dai destinatari di una delle misure di protezione; per promuovere giudizi o rinunciarvi, nonché per transigere una controversia; per la continuazione di un’impresa commerciale da parte di soggetti destinatari della misura di protezione.
Dott.ssa Lucia Massarotti