La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3051/2023 ha stabilito che deve essere condannato al pagamento delle spese il coniuge che presenta ricorso per chiedere il divorzio senza poi presentarsi all’udienza presidenziale.
Tale pronuncia prende le mosse dal seguente caso.
Il coniuge condannato con sentenza di primo grado al pagamento delle spese di giudizio a causa della sua mancata comparizione all’udienza presidenziale impugna tale decisione davanti alla Corte d’Appello che rigetta il suo ricorso.
Egli ricorre altresì in Cassazione, ma anche in tale sede la sua domanda non trova accoglimento.
La Suprema Corte rigetta infatti il ricorso sulla base dei seguenti motivi:
– la Corte d’Appello ha correttamente rilevato che in virtù di quanto disposto dalla legge sul divorzio “la mancata comparizione del ricorrente all’udienza presidenziale determina l’inefficacia della domanda e impedisce la prosecuzione del giudizio” contrariamente a quanto, invece, è avvenuto nel caso di specie;
– quanto alle spese, la Corte d’Appello ha correttamente deciso di condannare il ricorrente al pagamento di queste poiché, ricorda la Cassazione, “è tenuto a sopportare l’onere delle spese chi vi ha dato causa con la propria condotta”. Va ricordato, infatti, che il coniuge convenuto ha sostenuto i costi della propria difesa e pertanto va rimborsato.
Con questa pronuncia la Corte di Cassazione sancisce il principio secondo cui “in tema di processo di divorzio, in caso di mancata comparizione del ricorrente all’udienza presidenziale, il giudice di legittimità regola le spese di causa in presenza di un’attività difensiva svolta dal legale di parte intimata”.
Dott.ssa Lucia Massarotti