La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1482/2023 torna a pronunciarsi in tema di assegno divorzile.
In particolare, la Suprema Corte, ricordando quanto già espresso in materia dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18287/2018, revoca l’assegno alla ex moglie, che, come risulta dagli estratti conto, sostiene spese del tutto voluttuarie.
La decisione della Cassazione prende le mosse dal seguente caso.
Il Tribunale ha riconosciuto in sede di divorzio un assegno a favore della signora.
L’ex marito impugna tale decisione davanti alla Corte d’Appello che revoca l’obbligo posto a suo carico in primo grado.
La Corte rileva che la moglie non ha diritto al contributo economico in quanto dai movimenti dei conti correnti a lei intestati risulta disporre di un reddito sufficiente per mantenersi autonomamente.
Dall’esame dei documenti bancari, affermano i giudici di secondo grado, emerge infatti che la signora sostiene spese del tutto voluttuarie, senza contare il fatto che la stessa ha una capacità lavorativa che le avrebbe permesso di cercare un’occupazione adeguatamente remunerata dopo la fine del matrimonio.
La signora ricorre in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo errato il giudizio formulato dai giudici d’Appello sulla sua posizione economica.
La ricorrente segnala inoltre che la Corte ha trascurato di analizzare i redditi del marito, il pagamento delle rate del mutuo e della ristrutturazione della casa familiare.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso sulla base di quanto già menzionato, non senza sottolineare altresì che un accertamento fatto in sede di merito- come quello sulla situazione reddituale della signora- non può essere sindacato in sede di legittimità.
Dott.ssa Lucia Massarotti