CONSIGLIO DI STATO: PERMESSI DI PATERNITA’ ANCHE SE LA MAMMA NON LAVORA.

Home 9 News 9 CONSIGLIO DI STATO: PERMESSI DI PATERNITA’ ANCHE SE LA MAMMA NON LAVORA.
Share

Con sentenza n. 17/2022 il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di permessi di paternità affermando che i padri, lavoratori dipendenti, hanno diritto a chiedere e ottenere i periodi di riposo di cui all’art. 39 del Dlgs 151/2001 anche se la madre del bambino non ha un’occupazione fuori casa ma svolge il lavoro domestico.

Tale sentenza richiama gli articoli 39, 40 e 41 del decreto legislativo sopra menzionato e precisa che se da un lato ogni bambino ha diritto alle migliori condizioni in cui crescere, dall’altro lato il padre e la madre devono poter godere entrambi del diritto a svolgere il loro ruolo genitoriale, espressione della loro personalità ex art. 2 Cost., nelle migliori condizioni possibili.

Il Consiglio di Stato aggiunge altresì che così come i doveri di mantenere, istruire ed educare la prole spettano ad entrambi i genitori, nello stesso modo i diritti derivanti dalla genitorialità devono poter essere esercitati da tutti e due in maniera paritetica. Non ci sono, infatti, ragioni per poter distinguere da un punto di vista qualitativo né quantitativo il lavoro casalingo da quello svolto invece fuori casa, né per disconoscere il valore economico del lavoro tra le mura domestiche.

Sulla base di questi ragionamenti il Consiglio di Stato sancisce quindi il seguente principio.

L’art. 40 comma 1 lettera c) Dlgs 151/2001 laddove prevede che i periodi di riposo di cui all’art. 39 del medesimo decreto siano riconosciuti al lavoratore dipendente padre di un bambino di età inferiore ad un anno nel caso in cui “la madre non sia lavoratrice dipendente” si riferisce a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, quindi anche a chi svolge attività lavorativa in ambito familiare. Senza che sia necessario provare, al fine di ottenere il permesso di paternità, che la madre sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato o affetta da infermità.

Dott.ssa Lucia Massarotti

Newsletter