La Corte di Cassazione torna ad esprimersi in tema di multe alle auto parcheggiate che risultino prive di assicurazione valida.
E lo fa con l’ordinanza n. 37851/2022 con la quale afferma che la strada, pubblica o privata, è soggetta alle norme del codice se ha una destinazione ad uso pubblico. L’obbligo assicurativo, prosegue la Suprema Corte, vale anche se il mezzo è posteggiato in luogo privato ma aperto alla pubblica circolazione.
La circostanza che l’automobile sia senza assicurazione anche quando si trova in sosta in area privata non esime, pertanto, il proprietario della stessa dall’obbligo di assicurare il veicolo qualora l’area abbia destinazione ad uso pubblico.
Le parole della Cassazione prendono le mosse dalla seguente vicenda.
Il Giudice di Pace respinge l’opposizione a verbale di accertamento che prevede una multa al proprietario della macchina in sosta in luogo privato in assenza di valida assicurazione.
Tale decisione viene impugnata. La Corte d’Appello conferma quanto stabilito in primo grado affermando che anche se l’auto era stata parcheggiata in area privata il luogo era comunque aperto alla circolazione.
La decisione della Corte d’Appello viene altresì confermata dalla Corte di Cassazione, che, nel respingere il ricorso ribadisce alcuni principi fondamentali in materia.
In particolare la Suprema Corte ricorda nuovamente che il parcheggio è aperto alla circolazione, ragione per la quale non è contestabile l’obbligo assicurativo la cui ratio risiede nella circostanza che il veicolo, anche se in sosta, possa essere coinvolto in un sinistro o esserne causa o concausa. Da ultimo, va ricordato che l’accezione di “strada” pacifica in giurisprudenza comporta che l’applicabilità del relativo codice non dipenda dalla natura pubblica o privata della stessa, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico che ne giustifica a sua volta la soggezione alle predette norme per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza collettiva.
Dott.ssa Lucia Massarotti