La Cassazione, con sentenza n. 32194/2022, torna a pronunciarsi in tema di sottrazione internazionale di minori.
La Suprema Corte, in questa pronuncia di grande interesse, specifica che la sola nascita in uno stato e la permanenza nel territorio dello stesso per qualche mese non sono criteri determinanti nell’ambito di un procedimento di sottrazione internazionale, ciò che rileva, invece, è l’individuazione del vero centro di interessi del bambino.
La decisione prende le mosse dalla seguente vicenda.
Il Tribunale per i Minorenni di Sassari, avanti a cui il padre del minore aveva attivato un procedimento per sottrazione internazionale ai sensi della Convenzione dell’Aja, aveva deciso che il figlio neonato, sottratto in Spagna, doveva farvi immediatamente ritorno sulla base di tali motivi: era stato portato in Italia dalla madre senza l’accordo paterno; la residenza abituale del bambino, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja, doveva ritenersi radicata in Spagna perché egli era nato a Cordoba e ci era rimasto alcuni mesi; c’era un reale esercizio dell’affidamento congiunto da parte dei genitori separati; non c’erano ipotetici rischi in caso di ritorno del bambino in Spagna ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja.
La madre ha depositato ricorso in Cassazione per una serie di motivi.
La Corte ha accolto tale ricorso affermando che “ai fini dell’individuazione della residenza abituale occorre fare riferimento all’ambiente sociale e familiare e alla cerchia delle persone da cui lo stesso dipende”. Secondo la Suprema Corte sono dirimenti “la regolarità e le condizioni e i motivi del soggiorno materno nel territorio del primo stato membro e poi anche le relazioni familiari e sociali intrattenute da lei e dal figlio nel medesimo stato”.
Il Tribunale per i Minorenni aveva considerato i soli dati relativi al luogo di nascita e di contatti regolari anche con l’altro genitore nei pochi mesi dopo la nascita del bambino, trascurando, invece, elementi secondo la Cassazione di maggiore pregnanza, come la regolarità della vita del minore e del tempo trascorso in Italia.
La Suprema Corte valuta infatti determinante che la madre e il figlio fossero in Italia in modo stabile e che le condizioni di vita e le modalità di tale soggiorno palesassero un’apprezzabile integrazione del genitore in questione con l’ambiente sociale, condiviso anche con il minore.
Dott.ssa Lucia Massarotti