La Corte di Cassazione, con sentenza n. 48337/2022 ha dichiarato che non può esercitare la difesa e autodifendersi l’avvocato indagato nello stesso procedimento penale dell’assistito.
Tale decisione trae le mosse dal seguente caso.
Il GIP, accogliendo la richiesta del PM, sostituisce il difensore d’ufficio che è risultato coindagato nel procedimento penale che vede coinvolto il suo assistito, e come tale incompatibile con la sua difesa.
Il ricorrente in Cassazione contro il provvedimento del GIP lamenta la violazione di diverse norme CEDU asserendo che il GIP stesso avrebbe assunto la decisione inaudita altera parte e nella fase conclusiva delle indagini preliminari.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile e sottolineando che l’avvocato coindagato nella stesso procedimento del suo cliente non può garantire l’effettività della difesa. Sulla base di questo principio la Suprema Corte afferma altresì che la decisione del GIP è corretta, che non vi è stata alcuna violazione delle norme riportate dal ricorrente, né un eccesso di potere, ma solo la volontà di garantire l’effettività della difesa.
Dott.ssa Lucia Massarotti