NON E’ MOLESTA NE’ BIASIMEVOLE LA CONDOTTA DEL PADRE CHE SUONA CON INSISTENZA IL CAMPANELLO PER VEDERE LA FIGLIA.

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La Corte di Cassazione, con sentenza n.47396/2022, ha dichiarato che nel comportamento del padre che suona con insistenza alla porta dell’ex moglie per vedere la figlia non c’è molestia né biasimevole motivo così da integrare il reato di cui all’art. 660 c.p.

La pronuncia prende le mosse dalla seguente vicenda.

Un signore si reca a casa dell’ex moglie e suona ripetutamente il campanello al solo scopo di passare del tempo con la propria figlia. Egli viene accusato in primo grado di molestie e lesioni ai danni della signora e in secondo grado per sole molestie.

La Suprema Corte ribalta le decisioni dei giudici di merito, accoglie il primo motivo di ricorso dell’imputato e lo assolve.

La Cassazione afferma che il fatto di essersi recato a casa della madre di sua figlia, di aver suonato il campanello e di aver atteso fuori solo per vedere la bambina non può essere considerato un motivo biasimevole o un’azione dettata da petulanza, ma solo un modo per far valere il suo diritto di fare il padre. Per tali ragioni la Corte dichiara che la sentenza di secondo grado deve essere annullata perché il fatto non sussiste.

Nelle conclusioni della sentenza in esame la Corte di Cassazione ribadisce, in merito al reato di cui all’art.660 c.p., che “in tema di molestia o disturbo alle persone, se per un verso deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l’agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia da rivelare l’esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per biasimevole motivo, per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta a chi la subisce richiedendosi invece che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentale ricollegabile all’effettivo esercizio del preteso diritto, ragione che può consistere anche nell’intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo”.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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