- Premessa.
La legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 (in G.U. 15 novembre 2022, n. 267, in vigore dal 30 novembre 2022) stabilisce, in un nuovo comma dell’articolo 119, che: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.
Questa modifica costituzionale fa sorgere vari problemi, qui sinteticamente accennati.
- I precedenti storici.
Il problema delle isole è stato considerato anche nel secolo scorso. Da un lato, con l’attribuzione alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, di uno statuto speciale di livello costituzionale, e dall’altro lato, con la costituzione di “comunità isolane”. Ma queste soluzioni (specie la seconda) non sono state soddisfacenti, e ciò può giustificare l’emanazione della nuova legge costituzionale.
- Il “riconoscimento dell’ “insularità”.
L’espressione “La Repubblica riconosce” indica che si tratta di un problema antico, precedente alla stessa Costituzione dello Stato nazionale, e che la Repubblica, quindi, riconosceva come esistente, e che doveva essere risolto.
- La “peculiarità” delle isole.
Il termine “peculiarità” (dal latino peculio, patrimonio, a sua volta derivato da pecius, gregge, che richiamava in via generale la situazione economica) indica un’ulteriore suddivisione della specialità.
Quest’ultima era già considerata negli statuti speciale della Sicilia e della Sardegna, e con il termine “peculiarità” si è voluto stabilire un’ulteriore specialità di fatto, che potrebbe giustificare un’ulteriore disciplina di regole speciali.
- L’insularità.
In riferimento a queste regole peculiari e speciali, si deve poi rilevare:
– la legge ha natura ricognitiva della particolare situazione nella quale versano le isole, ponendo a carico dello Stato, con carattere programmatico, l’onere di promuovere interventi con idonei strumenti normativi.
– Il termine insularità è difficile da catalogare in un precetto normativo perché il riferimento ha natura fattuale.
– È comunque inteso, per insularità, un complesso di condizioni socioeconomiche. Si ricorda, sul punto, le difficoltà applicative della legge sul raggruppamento delle sedi giudiziarie a fronte dell’opposizione di operatori del diritto costretti a varcare il mare per raggiungere sedi per di più lontane (il caso della soppressione della sede distaccata di Livorno).
– Questa peculiarità deve ritenersi riconosciuta alle sole isole minori. Infatti, vi è già una specialità per la Sicilia e la Sardegna, perché le loro condizioni sono alla base dei rispettivi statuti speciali.
Vittorio Italia
Mario Bassani