La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39087/2022, è tornata a pronunciarsi in tema di rilevanza probatoria delle immagini estrapolate dalla rete.
Per comprendere il percorso effettuato dalla Suprema Corte è utile partire dalla definizione di prova stessa.
La prova documentale nel processo penale è disciplinata dall’art. 234 c.p.p. che, nel consentirne l’acquisizione, definisce le prove documentali “gli scritti o gli altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo”. Si tratta quindi di una prova precostituita, preesistente al processo.
La legge utilizza una nozione ampia ed eterogenea che può ricomprendere ogni supporto materiale dotato di capacità rappresentativa formato fuori dal processo. In un mondo dominato dalla tecnologia è pertanto naturale che la prova possa essere anche digitale. La norma stessa parla infatti di “…qualsiasi altro mezzo”.
Anche la giurisprudenza ritiene da tempo che la rete sia fonte di prove utilizzabili nel processo penale. Non poteva quindi mancare Google Earth tra le fonti utilizzabili.
La pronuncia della Suprema Corte trae le mosse da un caso che ha alla base una questione riguardante un edificio unifamiliare. Sul palazzo era stato costruito un piano intero senza che ci fosse un titolo edilizio idoneo a giustificare l’intervento. Il centro del contradditorio riguardava l’epoca della consumazione del reato di abuso edilizio ai fini del calcolo dei termini di prescrizione. La data risultava da un fotogramma estratto da Google Earth e quindi era necessario accertarne il valore di prova documentale nel processo.
La Cassazione, confermando la pregressa giurisprudenza in tema di acquisizione di prove digitali, ha affermato che i fotogrammi scaricati dal noto software sono documenti pienamente utilizzabili ex art. 234 comma 1 c.p.p. in quanto rappresentano cose, fatti o persone.
Diversa, invece, è la valutazione del loro contenuto e della corrispondenza al vero di quanto rappresentato.
Di conseguenza, quando si parla di prove estratte da strumenti informatici o telematici bisogna sempre tenere distinti due aspetti: il loro valore probatorio in astratto, più volte confermato dalla Cassazione, e la loro concreta utilità ad accertare i fatti oggetti del processo, che va accertata caso per caso.
Dott.ssa Lucia Massarotti