E’ REATO RIDURRE AUTONOMAMENTE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 43032/2022 ha affermato che si realizza il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 bis c.p. anche quando il soggetto obbligato adempie solo parzialmente al proprio obbligo.

Quando in sede di separazione o di divorzio il giudice pone a carico di uno dei coniugi l’obbligo di versare una somma quale contributo al mantenimento dell’altro o dei figli minori, l’obbligato commette reato se riduce da solo l’importo dovuto e non versa integralmente la somma.

Tale pronuncia prende le mosse dal seguente caso di specie.

Un signore viene condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 bis c.p. in quanto ha versato parzialmente la somma posta a suo carico quale contributo al mantenimento dei figli minori. Egli contesta la condanna sostenendo che per periodi continuativi ha provveduto al mantenimento integrale dei figli, che al momento effettua dei pagamenti parziali perché versa in uno stato di involontaria disoccupazione, durante la quale non si è comunque mai disinteressato della sua famiglia da un punto di vista economico. In particolare la difesa del condannato pone l’accento sul fatto che la disoccupazione involontaria giustifica i mancati versamenti di denaro.

La Suprema Corte rigetta il motivo addotto dal ricorrente basandosi sulla circostanza che l’imputato non ha allegato di trovarsi in uno stato di impossibiltà ad adempiere.

La Cassazione sottolinea infatti che in caso di inadempimento totale o parziale dell’obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del coniuge o dei figli si realizza il reato ex art. 570 bis c.p. in quanto al soggetto obbligato non è riconosciuto il potere di adeguare e ridurre da solo la somma stabilita dal giudice in sede di separazione o di divorzio.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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