FOTO SU FACEBOOK E RISARCIMENTO DEL DANNO.

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Nell’epoca dei social networks tutti dovrebbero sapere che le immagini che ritraggono le persone sono considerate dati personali e, come tali, per il loro trattamento- e quindi anche per la pubblicazione su piattaforma social- è necessario il consenso dell’interessato.

In mancanza di quest’ultimo la loro diffusione configura un’illecita interferenza nella vita privata del soggetto.

Le norme che regolano questi aspetti tutelano il diritto all’immagine e alla riservatezza.

Nel caso in cui le fotografie ritraggano minori il consenso alla pubblicazione deve essere dato da entrambi i genitori. A nulla rileva la circostanza che terzi siano in possesso delle immagini stesse.

Il GDPR, il testo europeo per la tutela dei dati personali e dei principi di privacy, ha rafforzato la tutela per le immagini che raffigurano minorenni introducendo la regola secondo cui è sufficiente che uno solo dei genitori sia contrario alla pubblicazione dell’immagine dei figli per rendere illegittima la pubblicazione stessa.

La giurisprudenza di merito si è recentemente pronunciata partendo dalla seguente vicenda.

Una zia ha postato su Facebook foto e filmati che ritraevano i nipoti senza il consenso di entrambi i genitori. Il padre dei bambini, infatti, era contrario alla pubblicazione delle immagini.

La signora non ha rimosso i contenuti nemmeno dopo la diffida paterna.

Pertanto, la sua condotta è stata giudicata aggravata per due circostanze:

– la durata dell’esposizione, non avendo appunto cancellato le immagini dal profilo immediatamente dopo la diffida;

– la portata dell’espozione, avendo la signora condiviso i contenuti in modalità “pubblica”.

Il tribunale ha condannato la zia dei bambini a risarcire al loro papà la somma di 5.000,00 euro quale risarcimento del danno affermando che, nonostante ci sia stata una rimozione seppur tardiva dei contenuti, la pubblicazione stessa configura una lesione della riservatezza dei minori che trova il suo fondamento nella legge 176/1991 – che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché nell’art. 2 cod.civ.e nell’art. 2 Cost.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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