SE NON C’E’ DENUNCIA DI FURTO DI IDENTITA’ IL POST DIFFAMATORIO SU SOCIAL NETWORK E’ DEL TITOLARE DEL PROFILO.

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In tema di diffamazione a mezzo post pubblicato su social network si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n.37070/2022.

Tale pronuncia prende le mosse dalla seguente vicenda.

Un utente di Facebook è stato condannato per diffamazione a seguito di alcune frasi offensive e lesive della reputazione altrui pubblicate sul suo profilo e rivolte ad altre persone.

Il titolare del profilo stesso si è difeso asserendo la mancanza della prova che tali parole fossero state effettivamente pubblicate da lui.

La Cassazione ha respinto il ricorso sostenendo che in assenza della denuncia di furto di identità- che avrebbe potuto far ipotizzare un utilizzo abusivo dell’account- il contenuto di tale scritto era riferibile soltanto a lui in quanto si trattava di un profilo personale e, pertanto, a suo esclusivo utilizzo.

A nulla sono valsi messaggi in cui veniva dichiarato che il post diffamatorio era frutto di una condotta illecita in quanto i messaggi non sono equiparabili ad una denuncia.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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