E’ INESISTENTE LA NOTIFICA DI UN ATTO SE IL NUMERO CIVICO DEL DESTINATARIO E’ ERRATO.

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Oggi la maggior parte delle notifiche degli atti giudiziari avviene a mezzo posta elettronica certificata.

Ma non sempre tale modalità può essere utilizzata. Quando il destinatario non possiede la pec è ancora necessario rivolgersi all’ufficio giudiziario o al servizio postale perché l’atto venga notificato.

Può capitare, in questi casi, che il numero civico della persona che deve ricevere l’atto sia errato.

Cosa succede, pertanto, se l’atto stesso viene restituito al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto all’indirizzo”? Quali sono le conseguenze sul piano giuridico?

A queste domande ha dato risposta la Corte di Cassazione affermando che è inesistente e non nulla la notifica di un atto giudiziario restituito al mittente con esito negativo per errore nell’indicazione del numero civico del destinatario (Cass. 30637/2022).

La pronuncia prende le mosse dalla seguente vicenda.

L’Inps promuove ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello che conferma la decisione di primo grado con quale il Tribunale aveva riconosciuto ad una signora il diritto alla pensione presso gestione separata a far tempo dal giorno successivo a quello del compimento dell’età pensionabile e non da quello di presentazione della domanda amministrativa.

La controricorrente, nel resistere, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività essendo esso proposto oltre il termine ex art. 327 c.p.c.

L’Inps aveva consegnato il ricorso all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile.

Tale atto era stato restituito al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto all’indirizzo”.

Venuto a conoscenza dell’esito negativo della notifica, l’ente previdenziale aveva subito effettuato nuova notifica all’indirizzo esatto della signora.

La Corte di Cassazione ha accolto l’eccezione della controricorrente e, nel dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto tardivamente, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’indicazione di un indirizzo inesatto per un errore nella scrittura del numero civico rende inesistente la notifica”.

Nel caso in esame, ha sottolineato la Corte, l’errore era addebitabile esclusivamente alla responsabilità dell’Inps in quanto “l’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”.

Pertanto la ripresa dell’attività notificatoria da parte dell’ente non poteva essere giustificata da ragioni a quest’ultimo non imputabili, difettando i presupposti per l’operatività del meccanismo di riattivazione del procedimento notificatorio.

Dott.ssa Lucia Massarotti

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