DIRITTO DI FERIE DEI LAVORATORI

Ordinanza della Corte di Cassazione del 19/8/22

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Ordinanza della Corte di Cassazione del 19/8/22
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Ma chi decide le ferie? Il datore di lavoro o il lavoratore?

E’ interessante sul punto una recente ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 19 agosto 2022, n. 24977.

Questo il caso.

Alcuni lavoratori erano ricorsi al Giudice del lavoro perché il datore di lavoro li aveva unilateralmente collocati in ferie, senza comunicare loro niente direttamente, ma solo facendo precedere la collocazione in ferie da una comunicazione alla RSU, tanto che alcuni lavoratori avevano scoperto di essere stati collocati in ferie dall’esame della busta paga.

Il Tribunale di primo grado aveva condannato il datore di lavoro a ripristinare, in favore di ciascuno dei lavoratori ricorrenti, il monte ore illegittimamente decurtato.

Il datore di lavoro ricorre in appello contro la decisione del Giudice di primo grado. La Corte d’appello però riteneva che le modalità di collocazione in ferie dei lavoratori e la sua comunicazione devono essere tali da consentir loro di fruire in concreto del periodo di riposo determinato unilateralmente dal datore di lavoro. L’impugnazione veniva perciò rigettata.

Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte rigettava il ricorso con ordinanza 19 agosto 2022.

Interessanti però sono le affermazioni degli ermellini nell’ordinanza in questione sulla questione ferie.

Scrive infatti la Cassazione che va rammentato che “il potere attribuito all’imprenditore, a norma dell’art. 2109 cc. di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le eventuali modifiche debbono essere comunicate con preavviso e, dall’altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l’indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione”.

E aggiunge: “L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa ed al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordi sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi fissati – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda”.

Peraltro, specificano ancora i giudici, allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo non può desumersi alcuna rinuncia (che comunque sarebbe nulla per contrasto con le norme imperative dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 2109 cc.) e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Perciò: a decidere le ferie è il datore di lavoro, il lavoratore può solo indicare il periodo entro il quale intende fruire le ferie del riposo annuale.

Nel caso specifico sottoposto alla disamina della Corte Suprema, però, le ferie non erano state comunicate dal datore di lavoro singolarmente ai lavoratori bensì solo alla RSU e ciò non era corretto.

Quindi ricorso rigettato e conferma della sentenza della Corte d’appello.

Avv. Monica Bombelli

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