Il curatore speciale del minore: il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE emana raccomandazioni per avvocati

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Avv. Pasquale Lattari

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) a giugno scorso ha emanato particolari raccomandazioni per l’avvocato nominato Curatore Speciale dei minori.

E ciò in ragione dell’entrata in vigore delle norme – contenute nella legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile – che ampliano le ipotesi di nomina del curatore speciale del minore. (su ciò si veda su questa rivista post del maggio us)

È stata, infatti, introdotta la possibilità di una nomina del curatore speciale per il minore ex art. 78 cpc:

– quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o quando uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

– in caso di adozione di provvedimenti di collocamento in comunità o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

– ove, in corso di giudizio, emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

– ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

E, comunque, “In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.

La nomina del curatore speciale del minore riguarderà soprattutto avvocati. Ed il CNF ricorda che il Curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all’art. 9 del Codice Deontologico Forense (CDF) “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”. (1)

E tra questi il CNF evidenzia che il Curatore speciale del minore:

– svolge il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore e dei suoi diritti garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali e quindi con indipendenza dalle parti e dal giudice

– cura la propria competenza professionale con una formazione specifica adeguata e multidisciplinare e con un aggiornamento continuo nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori. A ciò dovranno provvedere in primis gli ordini forensi, oltreché le istituzioni deputate (enti di formazione ed università) con specifica offerta formativa

– svolge il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti curando la riservatezza e l’anonimato del minore e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.

Le raccomandazioni del CNF evidenziano aspetti delle norme deontologiche che sono particolarmente pregnanti in ragione degli specifici compiti del curatore speciale del minore3 e dei principi basilari del diritto minorile e di famiglia:

– gli avvocati devono essere particolarmente scrupolosi nel rispetto del dovere di competenza professionale ex art. 14 del CDF: “l’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza”. Al riguardo la Consulta evidenzia che nei procedimenti minorili in particolare i professionisti devono essere “in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere” (Corte costituzionale sentenza n. 178 del 2004).

– gli avvocati devono curare la tempestività degli adempimenti: il curatore assumerà le informazioni necessarie da tutti i soggetti coinvolti, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa

– il curatore deve curare gli adempimenti personalmente in particolare la partecipazione all’udienza

– il curatore deve curare l’ascolto del minore:

– con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso – anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico – le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda, il ruolo del curatore e le decisioni assunte, e che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta

-in luogo idoneo e con modalità e di comunicazione più adeguate all’età e alle condizioni psicofisiche del minore.

Le raccomandazioni del CNF quindi non fanno altro che ricordare la disciplina deontologica dovuta in ragione della precipua materia de quo agitur.

La materia del diritto minorile e di famiglia è attraversata dal principio del superiore interesse del minore che – secondo la convenzione Onu sui diritti dell’infanzia – deve avere carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore e di competenza di tutte le istituzioni (private o pubbliche di assistenza sociale, uffici giudiziari ed amministrativi).

Tale principio ha pertanto ricadute pregnanti anche nelle norme deontologiche per gli avvocati nominati curatori speciale del minore che il CNF ha – giustamente – evidenziato a tutti gli addetti ai lavori.

 

(1) Art. 9 CDF – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza.

  1. L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
  2. L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.”

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