CORTE COSTITUZIONALE: IL DECESSO DEL CONIUGE NON IMPEDISCE L’ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 195/2022 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza).

Il disposto della norma menzionata non esclude dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento.

La sentenza sancisce, dunque, l’incostituzionalità del disposto richiamato perché contrastante con l’art. 3 della Costituzione <<in relazione agli articoli 111 e 24 Cost.>>.

Appare del tutto irragionevole, secondo la Consulta, che lo straniero o l’apolide sposato con un cittadino italiano non possa ottenere la cittadinanza perché rimasto vedovo nell’intervallo temporale tra la presentazione dell’istanza e la definizione del procedimento.

Il decesso del coniuge è un evento imprevedibile che pertanto non incide in alcun modo con il riconoscimento della cittadinanza.

La Corte articola così la sua motivazione a quanto deciso: <<La morte, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno, tuttavia, la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull’aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi>>.

Ed aggiunge che, ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana, nel momento in cui si siano maturati i prescritti requisiti di durata del matrimonio, due anni se i coniugi risiedono in Italia e 3 anni se risiedono all’estero, non può essere negato un diritto basato su presupposti costituzionali.

La Consulta, inoltre, ritiene parimenti irragionevole considerare la morte del coniuge in pendenza di procedimento di acquisizione della cittadinanza tra le cause ostative al riconoscimento del diritto stesso, al sol fine di evitare un uso strumentale del matrimonio.

A tal riguardo, la Corte ha evidenziato la mancanza di regole specifiche nella disciplina dell’attribuzione della cittadinanza in seguito a matrimoni fittizi, qualora accertati.

Milena Adani

 

 

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