In merito al rapporto dei figli minori con i genitori separati sono intervenuti con varie pronunce i giudici di legittimità, che, riconfermando l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale deve esserci una frequentazione paritaria dei genitori con i figli per garantire a quest’ultimi il rispetto del loro interesse morale e materiale, recentemente hanno valutato diverse fattispecie e sancito principi di diritto, nonché previsto la configurabilità del reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”.
Invero, a gennaio 2022 la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1993 ha stabilito il principio in base al quale i provvedimenti relativi a separazione e divorzio devono tendere a favorire l’interesse del figlio: tale obiettivo, tuttavia, non sempre è possibile raggiungerlo attraverso la frequentazione paritaria dei genitori con il figlio, a volte bisogna che il giudice contravvenga alle richieste e agli accordi intercorsi tra gli ex partner, qualora siano in regime legale di affidamento condiviso, e individuare una soluzione diversa dall’orientamento prevalente anzidetto.
Gli Ermellini (con Ordinanza n. 22100/2022 del 13 luglio) sono intervenuti ancora ad avvalorare il principio della frequentazione paritaria dei genitori con il figlio respingendo integralmente un ricorso presentato da parte di una donna, alla quale in secondo grado le era stata applicata una sanzione di 250 euro a risarcimento del danno causato al padre dei loro figli, al quale aveva negato gli incontri programmati con quest’ultimi.
E ancora, la Suprema Corte tramite la Sentenza n. 28401 del il 19 luglio 2022 ha sancito la configurabilità del reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, di cui all’art. 388 c.p. nei casi in cui si verifica l’inadempimento in mala fede di una madre che ostacola gli incontri del figlio minore col padre. Il reato sussiste laddove il genitore affidatario si sottrae fraudolentemente all’obbligo di eseguire il provvedimento del giudice civile relativo, in tal caso, all’obbligo di consentire all’altro genitore di passare del tempo con il proprio figlio.
La Corte ha specificato, inoltre, che l’affidatario può rifiutare di procedere secondo quanto disposto dal provvedimento del giudice soltanto se interviene un fatto improvviso che preclude la possibilità di rivolgersi al magistrato e chiedere la modifica delle condizioni di visita.
Milena Adani