Le Start-up innovative ormai sono in crescente diffusione, esse rappresentano una particolare forma di società di capitali, ad alto contenuto tecnologico, previste dal d.l. 179 del 2012.
Tuttavia, la loro disciplina è in continuo aggiornamento sia a livello legislativo che giurisprudenziale.
Sotto quest’ultimo profilo importante e recente pronuncia appartiene alla Suprema Corte, prima sezione civile.
In seguito a ricorso da parte di una Srl, il giudice di legittimità, ha negato alla Srl in questione e in generale alle Start-up innovative la possibilità di non essere assoggettate a fallimento solo perché iscritte in automatico nella relativa sezione speciale del Registro delle imprese. Secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario la semplice iscrizione a registro rappresenta una presunzione di veridicità, sulla base dell’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, e quindi dell’esclusione della stessa dalla verifica, in sede prefallimentare, del possesso dei requisiti.
Secondo quanto stabilito dalla Corte con la sentenza n. 21152 depositata il 4 luglio 2022, invece, l’iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta una condizione, seppur indispensabile, non sufficiente a garantire l’esonero dalla dichiarazione di fallimento. Anche per le Start-up dunque bisogna procedere alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonostante la loro formale e cartolare attestazione.
Nello specifico gli Ermellini si sono così espressi: <<L’iscrizione di una società quale start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all’autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell’art. 31, d.l. cit., essendo necessario anche l’effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa>>.
Milena Adani