La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 22.01.2022, n. 1842, ha rimesso alle Sezioni Unite la delicata questione relativa al riconoscimento del legame di filiazione tra il minore nato in seguito al ricorso alla maternità surrogata di una coppia omoaffettiva con il genitore intenzionale, che non ha alcun connessione biologica con il figlio appena nato.
Nello specifico la vicenda ha origine dalla richiesta di riconoscimento di una sentenza canadese che dichiarava la genitorialità della coppia, quindi anche del genitore intenzionale, marito del padre biologico.
La coppia richiese di procedere alla trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile italiano, nella città di Verona, ma la loro richiesta è stata rifiutata per mancanza di riferimenti normativi e giurisprudenziali a sostegno.
Di contrario avviso si mostrò la Corte di Appello di Venezia, che decise in senso favorevole alla trascrizione con una sentenza che poi però fu impugnata dall’Avvocatura dello Stato, ricorrendo in Cassazione.
Investita del ricorso, la prima sezione civile ha posto subito un problema di legittimità della maternità surrogata nel nostro ordinamento.
I giudici hanno fornito un’interpretazione tale da “aprire” alla maternità surrogata e al riconoscimento del rapporto di filiazione anche con il genitore intenzionale, andando contro quello che è il ragionamento ermeneutico delle Sezioni Unite nel 2019 e poi della Corte Costituzionale nella sentenza n. 33/2021, le quali entrambe affermavano il divieto di maternità surrogata.
Le Sezioni unite, nel 2019, infatti hanno disatteso la speranza di molti di poter procedere al riconoscimento di un provvedimento straniero che affermi un rapporto di genitorialità tra il minore nato con maternità surrogata e il genitore d’intenzione. Alla base di tale diniego vi è il principio di ordine pubblico espresso nell’art. 12, comma sesto, della Legge n. 40/2004 che nega la maternità surrogata, ponendosi a protezione di valori fondamentali, come, ad esempio, la dignità delle gestanti.
Ugualmente la Consulta, nell’ultima sentenza, la n. 33 del 2021, ha condannato la maternità surrogata in quanto penalmente sanzionata dal legislatore ed ha rivolto l’attenzione al minore, il cui interesse ad un rapporto con entrambi i componenti della coppia, di cui uno è genitore intenzionale, debba trovare soddisfacimento attraverso <<un procedimento di adozione […] che riconosca il legame di filiazione tra adottante e adottato […] in esito a una verifica in concreto da parte del giudice>>, senza che intervenga alcun tipo di automatismo esercitato con la trascrizione dei provvedimenti stranieri.
Come era intervenuta già la Corte Costituzionale ad invocare il legislatore, anche la prima sezione, nell’ordinanza di cui sopra, ha chiamato in causa il legislatore, denunciando un “vuoto normativo” attraverso il ricorso al le Sezioni Unite.
Milena Adani