Con sentenza n. 174, depositata il 12 luglio 2022, è intervenuta la Corte Costituzionale a dichiarare parzialmente illegittimo l’art. 168 bis, quarto comma, del Codice penale.
L’illegittimità del disposto deriva dalla irragionevolezza della mancata applicazione dell’istituto della messa alla prova per la seconda volta a coloro che hanno commesso più reati, contestati in diversi procedimenti ma siano stati compiuti con un’unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso.
Dunque, la Consulta ha dichiarato ammissibile concedere la sospensione del procedimento con messa alla prova quando c’è continuazione tra i vari reati commessi, sempre nel rispetto dei limiti edittali necessari alla concessione del beneficio.
Tale provvedimento della Corte Costituzionale è in linea con quanto perseguito dal legislatore che, appunto, mira a sanzionare in modo unitario tutti i reati avvinti dalla continuazione o commessi attraverso una sola azione o omissione.
Inoltre a sostegno di tale decisione vi è il più generale e fondamentale principio in base al quale bisogna favorire la rieducazione e la risocializzazione del reo attraverso misure alternative alla pena e strumenti, come l’istituto della messa prova, che è una forma di probation giudiziale. Quest’ultimo conduce il reo a “rimediare” a quanto commesso seguendo un programma che prevede lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, attività di volontariato e affidamento ai servizi sociali.
Il fine ultimo dell’istituto è l’estinzione del reato e l’eliminazione delle conseguenze dannose dello stesso, attraverso il risarcimento del danno alla persona offesa.
Milena Adani