La Suprema Corte, sezione penale, con la sentenza numero n. 18365/2022, ha dichiarato la configurabilità dell’aggravante per futili motivi, di cui all’art. 61 n. 1, nella fattispecie di omicidio dell’amante della propria moglie, per il proprio onore coniugale. Arrivare ad uccidere per ripristinare la propria immagine, compromessa dalla pubblica frequentazione della moglie con il proprio amante poi assassinato, ha integrato a parere della Corte la fattispecie di omicidio aggravato di cui all’art. 577 c.p..
La S.C. ha risposto al ricorso dell’imputato che ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della condanna in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’ art. 61, n. 1) c.p. riconfermando la condanna iniziale ed evidenziando la netta sproporzione tra la rivendicazione dell’onore coniugale come movente e la efferata aggressione nei confronti della vittima, che il colpevole ha percosso violentemente, investito con l’autovettura e dato fuoco al corpo.
I giudici di legittimità hanno specificato che si configura l’aggravante dei futili motivi quando: << il movente dell’azione sia rappresentato da una ragione lieve, banale, minima […] così da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare libero sfogo di impulsi criminali>>.
L’aver agito in preda alla gelosia, come sostenuto dell’imputato, è stato considerato irrilevante da parte della Corte, perché prevalente la sproporzione tra la condotta e il movente, cioè la spinta a delinquere.
Milena Adani