SEZIONI UNITE: LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE DEL CONIUGE VENUTO MENO

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Il procedimento di revisione dell’assegno divorzile trova luogo laddove sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a norma dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970.

Secondo orientamenti giurisprudenziali prevalenti il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile “postula non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti”.

A quanto appena specificato si deve aggiungere che seppure venisse meno un coniuge, che sia l’avente titolo all’assegno o l’obbligato, il giudizio di revisione prosegue. Questo perché l’assegno è revisionabile laddove ci sia un “giustificato motivo” o mutino delle condizioni.

In virtù del rapporto di solidarietà post- coniugale, una volta venuto meno uno dei coniugi, gli eredi possono procedere ad ogni modo alla domanda di accertamento della non debenza dell’assegno dalla data della domanda stessa a quella del decesso. Inoltre gli eredi del de cuius subentreranno nell’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. per la restituzione delle somme non dovute.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa sul punto con la sentenza n. 20495/22 affermando che: <<nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art.9, co.1 l. n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. per la restituzione delle somme non dovute>>.

Milena Adani

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