Il 9 agosto del 2019 è entrata in vigore la legge che oggi disciplina il fenomeno del “revenge porn” .
Con tali termini si fa riferimento al comportamento di chi pubblica o diffonde immagini o video intimi di un’altra persona non consenziente, tramite internet. Nel codice penale tale condotta è disciplinata dall’art. 612 ter rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, il quale prevede che: << Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento […] Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio>>.
Pertanto, molti casi come quello emblematico di Tiziana Cantone, godono attualmente di una maggiore tutela.
A rafforzare tale tutela per le potenziali vittime è intervenuto recentemente il Garante privacy che ha adottato 5 provvedimenti ingiungendo contro Facebook, Instagram e Google, al fine di impedire loro la diffusione sulle varie piattaforme di immagini e video segnalati già all’Ufficio del Garante.
A ben vedere il Garante raccoglierà le segnalazioni anche di minori, con età superiore a 14 anni, che hanno ragione di temere la diffusione on-line, senza il loro consenso, di immagini o video che li ritraggono nell’intimità. Alla base di tale previsione c’è la finalità che solitamente caratterizza il fenomeno del revenge porn, ossia l’intento di bullizzare pubblicamente o punire altre persone, come gli ex-partners.
Quindi, il Garante una volta ricevute le segnalazioni potrà disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante.
Milena Adani