Cos’è l’adozione mite?

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L’assetto normativo in tema di adozioni in Italia distingue due categorie: l’adozione legittimante disciplinata dall’art. 7 della legge n.184/1983, che interrompendo ogni vincolo con la famiglia originaria realizza la condizione di figlio nato nel matrimonio di genitori adottivi; e l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44 della legge n. 184/1983, che non sussegue ad uno stato di abbandono del minore e non prevede la recisione di legami con la famiglia biologica, momentaneamente incapace di allevarlo o curarlo.

In quest’ultimo caso il minore è figlio adottivo dell’adottante ma è necessario disporre del consenso dei genitori originari dell’adottando, qualora siano in grado di darlo.

L’art. 44 della legge 184/1983 prevede che: << 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

  1. a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
  4. d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
  5. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.
  6. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
  7. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare>>.

Quanto disposto dalla lettera d) co. 1 dell’articolo 44 fa riferimento a situazioni in cui mancano i presupposti per l’affidamento preadottivo e di conseguenza per la successiva adozione legittimante.

Ad esempio se il minore non è orfano o ha dei legami affettivi solidi, seppur non con i genitori, si preferisce escludere l’affidamento preadottivo perché considerato pregiudizievole per il benessere del minore l’allontanamento da quel nucleo familiare.

A ribadire tale concetto è intervenuta anche la Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 383/1999, ha affermato che: <<l’articolo 44 della legge n. 184/1983 si sostanzia in una sorta di clausola residuale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell’adozione “legittimante”, consentendo l’adozione dei minori “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’articolo 7>>.

Nel 2016, la Corte di Cassazione nella sentenza n.12962 ribadisce che l’adozione in casi particolari non presuppone l’abbandono del minore adottando ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) dell’art. d) co. 1 dell’art. 44 l. 184/1983. Tale orientamento giurisprudenziale pone al centro dell’intera disciplina dell’adozione la realizzazione effettiva dell’interesse del minore.

In tal senso è intervenuta anche la Suprema Corte recentemente con la sentenza n. 40308/2021, nella quale emerge l’interesse del giudice affinchè il minore, pur venendo affidato ad una nuova famiglia, mantenga dei legami con i genitori e la famiglia di origine qualora non sia da questi abbandonato totalmente.

Se ne deduce che l’adozione legittimante nel nostro ordinamento è considerata extrema ratio a cui ricorrere quando il minore non ha alcun interesse a mantenere un legame con i genitori di origine o quando c’è un’irreversibile inabilità affettiva da parte di quest’ultimi.

Il nostro sistema, dunque, adeguandosi alla disciplina europea in materia, nei casi in cui sia possibile predilige il modello dell’adozione “mite”. Questo ha lo scopo di non recidere i legami con i genitori biologici che abbiano interesse a mantenere rapporti con il minore seppur adottato nel mentre da una nuova famiglia. I genitori adottivi, consapevoli delle circostanze, dovranno accettare e favorire anche l’eventuale ritorno del minore presso la famiglia di origine allo scadere del tempo, qualora il giudice rivalutando le capacità dei genitori biologici decida in tal senso.

Milena Adani

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