Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nello scorso gennaio hanno depositato le motivazioni di un provvedimento relativo all’appellabilità o meno della sentenza predibattimentale.
Il principio di diritto espresso dagli Ermellini è il seguente: «La sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge».
La vicenda trae origine da una sentenza di inappellabilità che la Corte di Appello di Milano ha emesso nei confronti di una sentenza di assoluzione del Tribunale di Lecco. Secondo il Giudice di Milano la sentenza, essendo stata adottata in pubblica udienza, prima della dichiarazione di apertura dibattimentale, rispondeva alla fattispecie prevista dall’art. 469 c.p.p., ai sensi del quale la sentenza di proscioglimento pronunciata prima del dibattimento è inappellabile, appunto.
La Quinta Sezione, investita dal pubblico ministero, verificando l’esistenza di interpretazioni giurisprudenziali difformi in merito, ha posto la questione alle Sezioni Unite.
A ben vedere, secondo uno degli orientamenti interpretativi, l’applicazione dell’art. 469 del Codice di procedura penale doveva limitarsi alle ipotesi in cui il proscioglimento veniva pronunciato nella fase degli atti preliminari al dibattimento, escludendo quindi i casi in cui la sentenza veniva pronunciata in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento. Tale interpretazione considerava autonome e distinte le fasi degli atti preliminari al dibattimento e degli atti introduttivi.
L’altro indirizzo esegetico, invece, considerava le sentenze pronunciate in pubblica udienza, dopo la costituzione delle parti, ma prima della formale dichiarazione di apertura dibattimentale, come sentenze dibattimentali. A sostegno di tale interpretazione si ritiene che la reale chiusura della fase degli atti preliminari è rappresentata dall’art. 492 c.p.p., il quale segna l’effettiva l’apertura del dibattimento.
Quest’ultime, nella sentenza n. 3512/2021 hanno provveduto a dipanare il contrasto giurisprudenziale elaborando un’interpretazione univoca che riconduce la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Lecco nella disciplina riservata alle sentenze dibattimentali e non predibattimentali di cui all’art. 469 c.p.p., dichiarando così l’appellabilità della stessa.
Milena Adani