La Corte di Cassazione Civile, nella sentenza n. 15148 del 12 maggio 2022, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale al figlio, il cui padre risulta assente fin dalla nascita.
Oltre alle sanzioni tipiche del diritto di famiglia, la sentenza in questione prevede la possibilità per il figlio di agire contro il proprio genitore per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.
Nelle ipotesi in cui il genitore si riveli per sua volontà, del tutto mancante e disinteressato alla vita del figlio, in virtù del diritto di quest’ultimo alla bigenitorialità, riconosciuto a livello costituzionale, il giudice dovrà valutare l’entità dell’assenza, calcolandola fino al momento della domanda di risarcimento.
In altri termini, l’abbandono doloso del figlio da parte del genitore determina un grave pregiudizio da privazione della figura genitoriale.
Dunque le conseguenze in termini economici non scaturiscono soltanto per la mancata partecipazione alle spese necessarie al suo sostentamento, ma anche dalla carenza di affetto che turba inevitabilmente la crescita e lo sviluppo della personalità del minore.
Qualora non sussistano parametri preesistenti sui quali basare il risarcimento dovuto dal padre assente, il giudice dovrà formulare la sua valutazione in via equitativa. Il ristoro sarà più gravoso nei casi in cui l’abbandono sia avvenuto tra gli 0 e i 18 anni, durante l’infanzia o l’adolescenza, fasi di crescita in cui la presenza di entrambi i genitori risulta fondamentale.
Secondo la Suprema Corte è proprio dello status di genitore l’obbligo di quest’ultimo non solo al sostentamento economico ma anche a quello morale del figlio.
Milena Adani