Milena Adani
La Corte Costituzionale concede un ulteriore rinvio, di sei mesi, al Parlamento italiano che da oltre un anno deve riformare la disciplina relativa all’ergastolo ostativo per i detenuti di mafia e non solo, da tempo non conforme a Costituzione.
Attualmente, a differenza dell’ergastolano ordinario, l’ergastolano ostativo non può accedere ai benefici penitenziari, quali la liberazione condizionale, i permessi premio, il lavoro all’esterno e le misure alternative alla detenzione, se non collabora con la giustizia, secondo quanto previsto dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
In altri termini, in base all’art. 58 ter o.p. non possono accedere ai benefici di cui sopra i detenuti o internati che non collaborano con la giustizia e che stanno scontando una pena per delitti relativi alla criminalità organizzata o anche per i delitti di pedopornografia, prostituzione minorile, tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù, terrorismo, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione e alcuni reati in materia di stupefacenti e traffico di migranti, perché caratterizzati da elevata pericolosità sociale.
Inoltre si è portati a presumere che la mancata collaborazione con la giustizia sia sintomo del mantenimento da parte del detenuto di legami con le organizzazioni criminali.
Tale disciplina ha sollevato parecchi dubbi di costituzionalità negli anni, infatti si rilevano contrasti sia con l’art. 27 in cui si invoca la finalità rieducativa della pena, sia con l’art. 3 perché l’ergastolano ostativo che non collabori per altre motivazioni viene automaticamente trattato come collegato ancora alla criminalità.
Soltanto nel 2018 la Consulta ha mosso i primi passi verso la dichiarazione di incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, seguendo la scia interpretativa della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Nel 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’automatica presunzione di pericolosità sociale del reo che si rifiuti di collaborare con la giustizia, in quanto contrastante con l’articolo 27, comma 3, della Costituzione.
La strada perseguita dal 2019 ad oggi da parte della Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu ha condotto alla conferma dell’illegittimità dell’ergastolo ostativo, richiamato spesso sotto l’espressione “fine pena mai”.
La Consulta con l’ordinanza n. 97/2021 aveva dato un anno di tempo al legislatore italiano affinché si adeguasse al nuovo orientamento attraverso l’approvazione di una legge di riforma dell’ordinamento penitenziario.
Ad oggi, dopo un anno, “il giudice delle leggi” italiano ha deciso di concedere una proroga al Parlamento invece di abolire direttamente la norma che prevede l’ergastolo ostativo, in quanto contrastante con gli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Il progetto di legge, che dovrebbe riconoscere all’ergastolano, non collaborante con la giustizia, forme di benefici penitenziari a seguito di buona condotta carceraria e di un percorso rieducativo, è stato approvato dalla Camera ma deve ancora essere sottoposto al Senato, pertanto, il termine ultimo per l’approvazione della legge ora è fissato all’8 novembre 2022.
Milena Adani