Pasquale avv. Lattari
Tra le norme della legge 206 del 2021 – di delega al Governo per l’efficienza del processo civile e misure alternative delle controversie (vd prima parte articolo in questa rivista) – che entreranno in vigore il 22 giugno pv ve ne sono alcune che finalmente chiariscono la competenza – tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni – in materia di minori e responsabilità genitoriale. Specie in pendenza di proc.ti di separazione e divorzio la cui sovrapposizione destava non poche problematiche e disorientamento nei destinatari.
Il Tribunale per i minorenni risulta competente per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale dei figli, decadenza, reintegrazione, condotte pregiudizievoli, amministrazione del patrimonio, ma anche di emancipazione ed assistenza per contrarre matrimonio, riconoscimento di figli in caso di minore età (meno di 16 anni) dei genitori, rapporti con il minore da parte di ascendenti (nonni).[1]
Il Tribunale ordinario è competente per gran parte delle materie suindicate – in caso di procedimenti – anche se avviati dal pubblico ministero – pendenti o instaurati successivamente e relativi a giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizi relativi a riconoscimento del figlio naturale, dichiarazione giudiziale della paternità, in materia di responsabilità genitoriale ed i procedimenti di modifica relativi alle condizione di separazione dei coniugi e di divorzio.
Con le nuove norme dal 22 giugno pv il Tribunale per i minorenni – quando sono pendenti tali giudizi o vengono instaurati successivamente dinanzi al Tribunale ordinario – “d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua”.
I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario.
In tali casi anche il pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Una competenza esclusiva è attribuita al Tribunale per i minorenni relativamente al procedimento ex art. 709 ter cpc (soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni). E ciò anche quando è pendente – o venga instaurato successivamente – tra le parti un procedimento suindicato dinanzi al Tribunale ordinario. In tal caso si adotta analogo meccanismo suindicato: il tribunale ordinario emette i provv.ti temporanei ed urgenti necessari all’interesse del minore e trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni – che emette i provv.ti idonei circa quelli urgenti emanati – ove continua il procedimento.[2]
È stata introdotta – dal comma 30 dell’art.1 lex 206 del 2021 – la possibilità di una nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc per il minore quando:
– il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
– in caso di adozione di provvedimenti ex art. 403 cc (vd articolo “prima parte” pubblicato in questa rivista) di collocamento in comunità o affidamento del minore ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
– in corso di giudizio emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
– ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
E comunque: “In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.
Il giudice provvede d’Ufficio e può attribuire al curatore anche poteri di rappresentanza sostanziale e non solo processuali. E lo stesso Curatore procede all’ascolto del minore.
La revoca del Curatore è di competenza del giudice che procede su istanza degli interessati in caso di gravi inadempienze o se sono venuti meno i presupposti della nomina del Curatore.[3]
Pasquale avv. Lattari
[1] Art.1 co 28 legge 206/2021: All’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334 , 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268,277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
-Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330,332,333,334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».
[2] Art. 709 ter cpcç: “1. Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore (2) .
- 2. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis (3)
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
- 3. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.”
Il n.4 al co 2 è inserito proprio dalla legge 206 (vd articolo parte prima su questa rivista)
[3] Art.1 co. 31 lex 206/2021 art.1 che ha modificato/integrato l’art. 80 cpc.