Per minori e famiglia disposizioni legislative di imminente entrata in vigore

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Pasquale avv. Lattari

La legge delega n. 206 del 2021, n. 206 (in Gazz. Uff., 9 dicembre 2021, n. 292)[1]  di riforma del codice di procedura civile – in attesa dei decreti legislativi – contiene delle norme che entrano in vigore il prossimo 22 giugno 2022. In particolare quelle contenute nell’art. 1 commi da 27 a 36 (vd art. 1 co. 37 legge 206 [2])

Ed esse sono di rilevanza per la tutela del minore e dei suoi diritti in frangenti di criticità.

In primis le modifiche (co. 27 art.1 lex 206)   all’articolo 403 del codice civile “ intervento della pubblica autorità a favore del minore[3] che regolamenta e permette l’allontanamento coatto del minore dalla famiglia – in sostanza il cd collocamento in luogo sicuro solitamente comunità – in caso di grave pericolo per la sua incolumità, per violenze fisiche, maltrattamenti, abusi ed abbandono.

Tali provv.ti giungono a tutela del minore anche nel corso delle controversie giudiziarie tra i genitori (separazioni, divorzi etcc)  altamente conflittuali nelle quali si manifestano pregiudizi per l’incolumità psicofisica del minore (in caso per es. dei comportamenti e pregiudizi analoghi alla cd alienazione parentale ora messa al bando dalla Cassazione [4])

E non sono casi così rari: in Italia – da dati ministeriali – ogni anno sono c.a. 8000 i minori allontanati dalle proprie famiglie !![5]

La riforma regolamenta specificatamente il procedimento. In particolare sono indicati i termini di trasmissione del provv.to di collocamento del minore alla Procura della Repubblica e – ove non ne disponga la revoca – di richiesta di convalida al Tribunale per i Minorenni. Con possibilità della Procura di chiedere i provv.ti ex art. 330 e 333 cc (di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale).

Il Tribunale nomina un curatore del minore, fissa l’udienza per la convalida – previa notifica per la convocazione genitori – e provvede in tempi brevi. Ma previamente il Tribunale ascolta il minore “direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto”. In tale seconda ipotesi i tempi si dilatano e contrastano con la celerità che il proc.to intende garantire.

È possibile il reclamo alla Corte di Appello del provv.to del Tribunale per i minorenni. I termini di convalida e di emissione provv.to sono perentori ed a pena inefficacia dei provv.ti emessi.

In sostanza il proc.to è stato giurisdizionalizzato –  sullo schema mutatis mutandis delle misure e procedimenti cautelari penali – con tempi e termini precisi e perentori.

E ciò è un indiscusso aspetto positivo. Attualmente il proc.to non aveva alcuna scadenza e le decisioni dei giudici arrivavano a mesi di distanza dal provv.to di allontanamento amministrativo.

La celerità del proc.to mira a tutelare il minore ed a dare immediata risposta certa e tempestiva al trauma dell’allontanamento.

Proprio nel superiore interesse del minore non si può gravare lo stesso – oltreché del trauma dell’allontanamento e delle cause che lo provocano –  anche dell’incertezza e delle lungaggini procedurali che veicolano ulteriori elementi di criticità per il minore (senso di abbandono, incertezza e sofferenza).

Sicuramente un vantaggio anche se – come ci dice l’esperienza – spesso la celerità non è sinonimo di certezza e della migliore soluzione.

In attesa del provv.to definitivo gli strumenti frequentemente utilizzati dai giudici per i genitori –  sostegno alla genitorialità e percorsi di psicoterapia sono funzionali a prevenire  ed evitare il più grave provv.to dell’ allontanamento dalla famiglia, a volte peggiore del male che intende risolvere. Tali strumenti sono importanti anche per la ricaduta sulla comunità degli interventi in ambito familiare: vengono incaricati i servizi socio-sanitari (servizi sociali territoriali e Servizi specialistici AUSL) che prendono in carico i genitori ed i minori.

Ci si augura che tali strumenti di sostegno alla genitorialità accompagnino funzionalmente anche il più celere procedimento ex art. 403 cc che entrerà in vigore a fine giugno.

Incentivante per i genitori  a  seguire percorsi di sostegno e recupero della genitorialità per il recupero delle risorse genitoriali ed  evitare provv.ti impositivi e di recisione del rapporto parentale è anche la nuova previsione del co.33  dell’art. 1 lex 206/2021[6] che – anch’essa – entrerà in vigore a giugno. E’ stato introdotta la previsione di un risarcimento del danno –  a carico del genitore che è inadempiente o viola i provv.ti del giudice – anche con individuazione di  somma  per ciascun giorno di inadempienza.

Pasquale avv. Lattari

 

[1] – Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

[2] 37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

[3] Art. 403 cc come risultante dalle modifiche della legge 206/2021:«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere la pubblica autorità, a mezzo gli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. «La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore. Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti. Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria. All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».

[4]  Cassazione civile sez. I – 24/03/2022, n. 9691 con commento in precedente articolo dell’ 11 aprile 2022  su questa rivista

[5]  Avvenire 10 aprile 2022 l.Moia Famiglia e Giustizia al bivio “non punizioni ma sostegni” con intervista a C.Calabresi e A.Figone

[6] “ All’articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis».

 

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