D.ssa Elisa Ceccarelli
Per la tutela giurisdizionale dei diritti dei minorenni il nostro sistema prevede procedimenti e organi giudiziari diversi a seconda che tali diritti vengano presi in considerazione nel momento dello scioglimento della relazione tra i genitori, oppure con riferimento alla condizione di figli vittime di incuria o abusi famigliari. Nel primo caso il giudice che provvede sulla loro vita per quanto riguarda le necessità quotidiane e le relazioni con i genitori è il tribunale ordinario. Nel secondo, caso, quando si prospetta un pregiudizio per il benessere dei figli a causa dell’inadeguatezza familiare il giudice che interviene è il tribunale per i minorenni che decide in collegi composti da magistrati e da giudici onorari competenti in scienze umane. I due tribunali hanno struttura e funzionamento diversi e seguono regole procedurali diverse.
Questa duplicità di organi e di procedure, da decenni criticata e discussa, da fronti contrapposti, da forze politiche e da operatori della giustizia minorile, viene ora radicalmente riformata dalla legge 26 novembre 2021 n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
Tra le riforme richieste al nostro Paese per usufruire dei finanziamenti previsti dalla Next Generation EU, il relativo Piano Nazionale prevedeva quella del processo civile per abbreviare i tempi delle controversie patrimoniali e favorire in tal modo i rapporti commerciali tra i vari paesi europei. La commissione istituita al Ministero della giustizia per predisporre tale riforma ha ritenuto di inserirvi anche la parte relativa ai procedimenti per le relazioni personali e familiari.
La legge formulata e approvata in tempi eccezionalmente ristretti ha un testo particolarmente minuzioso e farraginoso: un unico articolo suddiviso in 44 commi, con innumerevoli sotto commi: i commi da 23 a 37 trattano della giustizia minorile e disegnano una normativa fortemente segnata dalla cultura della commissione che l’ha formulata, composta da teorici ed esperti del processo civile, esterni alla cultura elaborata in almeno mezzo secolo dagli operatori, giudiziari e psicosociali, attivi nel campo minorile.
La delega si propone:
1) di realizzare un rito unificato denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia’” (art. 1, comma 23 e segg.);
2) di ridistribuire a vantaggio del tribunale ordinario le competenze attualmente attribuite (art. 38 Disp.Att. Codice Civile) anche al tribunale per i minorenni (art. 1, comma 37);
3) di istituire un unico “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, che sostituirà il tribunale per i minorenni e sarà composto da una sezione distrettuale e da sezioni circondariali (art. 1, comma 24).
Sulla base dei principi enunciati a cui dovranno adeguarsi i decreti legislativi delegati al Governo, anche negli interventi minorile sarà valorizzato il processo contenzioso di parti contrapposte, deciso da un giudice “normalizzato” depurato dalla commistione con giudici onorari di altre culture. Il legislatore sembra dimenticare così che il sistema vigente, caratterizzato dalla interculturalità del collegio giudicante del tribunale per i minorenni, è stato finora riconosciuto dalla Corte Costituzionale e da autorevoli documenti europei come il più rispondente alla tutela effettiva dei diritti dei minori.
Per la sua attuazione la delega prevede decreti legislativi cadenzati in modo che, a partire dal giugno 2022, con l’applicazione di nuove norme anche sostanziali da parte del tribunale per i minorenni (che continuerà in una prima fase a funzionare, ma con regole e competenze in parte modificate), si potrà raggiungere la piena operatività del nuovo tribunale unico non prima del 2025, sempre che le modifiche ordinamentali siano rese possibili da finanziamenti che, seppure evidentemente necessari, la stessa delega preclude introducendo la clausola di invarianza finanziaria (art. 1, comma 38).
Per la giustizia minorile si prospettano anni di cambiamenti procedurali e ordinamentali complessi e difficili, che potrebbero metterne a rischio l’efficacia se la cultura adultocentrica della delega dovesse prevalere sull’impegno e la specializzazione di tutti gli operatori, giudiziari e psicosociali che, da oltre mezzo secolo, hanno costruito e fatto crescere nel nostro paese il diritto minorile.
D.ssa Elisa Ceccarelli – Magistrato dal 1967 al 2005, ha esercitato funzioni di Giudice Tutelare, poi di Giudice del Tribunale per i Minorenni e della Corte d’Appello di Milano. Dal 1997 ha presieduto il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna