D.ssa Elisa Ceccarelli
Nel nostro Paese il diritto minorile si è sviluppato insieme al diritto di famiglia ed è cresciuto come disciplina distinta a partire dagli ultimi decenni del novecento, quando i bambini e i ragazzi hanno cominciato a essere considerati, nelle Convenzioni internazionali e nella giurisprudenza, specie dei tribunali per i minorenni, non più solo come figli, ma come soggetti di interessi e di diritti personali nella famiglia e nella società.
Nelle travagliate trasformazioni sociali e legali della famiglia lo statuto giuridico dei minorenni va costruendosi a partire dalla condizione di soggetti incapaci di agire e di esprimersi a quella di portatori di interessi meritevoli di tutela e infine di veri e propri diritti in ogni ambito sociale.
In questo percorso è determinante l’adeguamento del diritto interno ai principi costituzionali e a quelli proclamati in documenti internazionali come la dichiarazione dei diritti umani (ONU, New York 1948) e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa, Roma 1950). A essi si ispirano le numerose Convenzioni internazionali sui diritti dei minorenni in materia di adozione nazionale e internazionale, di tutela del lavoro e della salute, del diritto di esprimere la propria volontà, di diritto alla famiglia e ai rapporti con i genitori, della loro responsabilità, di protezione contro la violenza e gli abusi, di diritti azionabili e di difesa nel processo civile e penale. Tutte sottoscritte dal nostro Paese e divenute legge mediante ratifica.
Tra di esse primeggia la “Convenzione sui diritti del fanciullo” (Convention on the Rigths of the Child, CRC) proposta il 20 novembre 1989 e ratificata da quasi tutti i paesi aderenti all’ONU (dall’Italia con legge n. 176/1991). Essa costituisce lo statuto internazionale dei diritti fondamentali che gli Stati si impegnano a riconoscere a tutti i minorenni, senza alcuna discriminazione, garantendone l’effettivo godimento, per il quale la stessa Convenzione istituisce appositi Comitati di controllo. La Convenzione afferma che l’interesse del minorenne al soddisfacimento dei suoi diritti merita un’attenzione prevalente in ogni decisione che lo riguarda, in relazione alla quale egli ha diritto di essere ascoltato.
Nella legislazione italiana i diritti dei minorenni hanno trovato pieno riconoscimento nell’ultima riforma del Codice Civile (D.lgs. 28/12/2013 n. 154) che afferma la piena parità tra i figli, qualunque ne sia l’origine (1) e insieme elimina la nozione di “potestà” genitoriale sostituendola con quella di “responsabilità”. Il cambiamento lessicale sottolinea quello sostanziale poiché ai genitori, oltre ai doveri verso i figli, si richiede ora la capacità di rispondere pienamente ai loro bisogni affettivi ed educativi e di garantirne la cura e il benessere nel rispetto delle loro esigenze di crescita, esplicitamente riconosciuti come diritti. A tal fine non può mancare la collaborazione tra i genitori che richiede la condivisione delle scelte utili ai figli e che permane nonostante il venir meno della convivenza e del vincolo di coppia.
(1) A compimento della riforma una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (n.79 del 23 febbraio 2022) dichiarando illegittimo l’art.55 della legge n.184/1983, ha riconosciuto al bambino adottato “in casi particolari” (art.44 della stessa legge) gli stessi diritti degli altri figli poiché il loro mancato riconoscimento viola l’articolo 3 della Costituzione, rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
D.ssa Elisa Ceccarelli – Magistrato dal 1967 al 2005, ha esercitato funzioni di Giudice Tutelare, poi di Giudice del Tribunale per i Minorenni e della Corte d’Appello di Milano. Dal 1997 ha presieduto il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna