Note sulla sentenza n. 240/2021 della Corte Costituzionale, sulla Legge del Rio relativa al sistema elettorale della città metropolitana

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Dott. Petrina Antonio
(Segretario già a riposo del comune di Manerbio)

Le presenti note a commento della recente sentenza della Corte Costituzionale n 240 in seduta dell’11 novembre 2021 (con espresso comunicato dell’ufficio stampa della Corte del 7 dicembre u.s,), avente ad oggetto un giudizio di inammissibilità dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 19 della legge Del Rio, sul sistema elettorale del sindaco metropolitano, denuncia di illegittimità sollevata dalla Corte d’Appello di Catania su ricorso di un residente di un comune non capoluogo della città metropolitana ,seguono idealmente alle nostre precedenti riflessioni pubblicata su questa rivista on line il 4 dicembre u.s. con il titolo: “Province decapitate e risorte”, webinar svoltosi in provincia di Mantova il 26 novembre 2021.

La vicenda della legittimità costituzionale o meno della legge Del Rio, esame approfondito nel testo del prof. Bertolissi e Bergonzini nel citato webinar mantovano, ora ritorna d’attualità.

Infatti la sorpresa che un giudizio pendente a Catania sul sistema elettorale del sindaco della città metropolitana, di cui aveva accennato il prof. Bergonzini nella sua relazione, potesse rimettere in discussione quel che la precedente sentenza della Consulta n. 50 del 2015 aveva “salvato” dal vulnus di illegittimità della legge Del Rio , risulta ora invece di evidente attualità con la sentenza n. 240 di fine anno.

Si leggano testualmente le ragioni di tale evidente ingiustificabilità riportate nella motivazione della consulta: “Se, pertanto, l’esclusione di un vulnus appariva giustificabile allora, a ridosso dell’adozione della normativa di riforma dell’organizzazione e delle funzioni degli enti di area vasta, in ragione anche della necessità di consentire l’immediata operatività di tali enti, essa potrebbe non esserlo in futuro, in considerazione del tempo trascorso e di una pluralità di ragioni legate agli sviluppi intervenuti a seguito dell’adozione della disciplina in questione.” .

Un rischio potenziale di conflitto e “corto circuito” dunque, che quisque de populo può legittimamente sollevare ,considerando indiscriminato il trattamento dell’elettore del comune capoluogo, che sceglie il sindaco metropolitano ed invece non può farlo il cittadino residente del comune non capoluogo, dal momento che gli statuti delle città metropolitane possano altresì scegliere il sistema di elezione diretta del sindaco metropolitano.

Ora ,come è noto, le città metropolitane sono enti che avrebbero dovuto succedere in toto alle vecchie province ,le quali hanno come unico sistema elettorale del presidente e del consiglio provinciale quello indiretto e da qui deriva la conclusione che si “.. rende pertanto urgente un riassetto degli organi di queste ultime, risultando del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province.” (così l’invito della consulta al legislatore a por mano alla legge Del Rio),

Insomma, se c’era un dubbio di legittimità sulle province “decapitate” ed ora risorte con la legge Del Rio, col sistema indiretto, con tale vulnus evidenziato nella recente sentenza n. 240 della consulta dobbiamo prenderne definitivamente atto, in particolare a proposito del diverso trattamento del sistema elettorale del sindaco delle città metropolitane, che sarebbero succedute alla province “decapitate”, ma che sono di “perdurante operatività”!

È compito quindi del legislatore rimediare a tale vulnus, al diverso trattamento dei sistemi elettorali tra enti intermedi, ascoltando i “buoni consigli” dei tecnici, nel por mano ad una buona e durevole legge di riforma del sistema elettorale “diretto” o per entrambi gli enti intermedi “indiretto”, ora a ridosso delle recenti consultazioni elettorali, in conformità ai canoni costituzionali per l’eguaglianza del voto dell’elettore (che almeno a lui si restituisca tale dignità).

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