La riforma Cartabia e la giustizia riparativa

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Avv. Pasquale Lattari

La riforma della Giustizia che si va concretizzando – per il processo penale e civile – sostenuta dal Ministro Marta Cartabia ha attivato numerose riflessioni.

La parte relativa alla giustizia riparativa è quella che desta più curiosità – ma anche perplessità – ed è – da disposizioni della legge 134 del 2021 – materia che verrà disciplinata organicamente dai decreti delegati. (vd art. 1 co.18)

E ciò mettendo a frutto le numerose attività di mediazione penale e giustizia riparativa sorte in Italia ispirate dalla normativa internazionale e linee guida Ministeriali – a seguito del proc.to di messa alla prova per i minorenni trapiantato con profonde differenze nel proc.to penale ordinario (lex 67 del 2014) – ha dato avvio a numerosi centri di giustizia riparativa e mediazione penale sparsi in tutto il territorio Nazionale.[1] Ma ai più la giustizia riparativa è un’illustre sconosciuta.

 

Ma parlare di giustizia riparativa induce a riflettere sul concetto, sulla ratio e sulle modalità del fare giustizia.- come si fa giustizia? E come si fa giustizia penale? E la pena – specie carceraria – è utile e rieduca il reo?? E la pena cosa restituisce alla vittima? E come ripara i danni ed i pregiudizi della vittima?? -. La giustizia riparativa – come vedremo – introduce visioni e prospettive apparentemente distanti…ma in realtà complementari rispetto alla giustizia ordinaria (specie penale) che inducono a tali speculazione!!

Anzitutto. La giustizia è un concetto inafferrabile, ineffabile, inattingibile sul piano concettuale[2].

“Perché la Giustizia non è tanto un’idea che si colloca fuori di noi ma “un’esigenza che postula un’esperienza personale: l’esperienza, per l’appunto della giustizia o, meglio, dell’aspirazione alla giustizia che nasce dall’esperienza dell’ingiustizia e dal dolore che ne deriva…il senso della giustizia nasce paradossalmente da un’ingiustizia subita da Noi o da chi ci è caro e che consideriamo parte di Noi. Ed è lì nell’ingiustizia subita che mette le sue radici la regola aurea di matrice biblica (Mt7,12) del non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, “la formula più embrionale della percezione della giustizia o dell’ingiustizia” da cui si sviluppa “quella poderosa costruzione della giustizia che pervade ogni aspetto dell’esistenza e si prolunga nelle diverse espressioni del diritto.” (Martini Zagrebelsky La domanda di giustizia 2003)”[3]

Già Eraclito infatti affermava: “Se non ci fosse l’INGIUSTIZIA della GIUSTIZIA non si conoscerebbe neppure il nome”

La difficoltà di definire che cosa è la giustizia non ne oscura il senso ed il fondamento. Anzi.!!.. la Giustizia si concretizza ai nostri occhi e nella vita sociale in diverse manifestazioni che – sin dall’antichità – sono state classificate variamente:

a – giustizia distributiva: è l’equa distribuzione o ripartizione delle risorse comuni e dei vantaggi tra le persone indispensabili ad una vita dignitosa. (vd immagine Lorenzetti la parte dx l’Angelo premia e distribuisce I criteri di ripartizione e distribuzione variano in ragione dei riferimenti etici e principi giuridici. Nel nostro Ordinamento la visione della giustizia distributiva[4] ha molto a che fare con l’impegno dello Stato e dei suoi organi – riposa nella Costituzione art. 3 co.2 – di attuare il principio di eguaglianza sostanziale di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori…”.

b – giustizia cd primaria: regola le relazioni tra persone e nella società, protegge una serie di valori fondamentali per la persona condivisi, accettati e riconosciuti. Il diritto primariamente deve regolare e determinare ciò che è lecito e ciò che non lo è: “un diritto che non divide il lecito dall’illecito sarebbe una contraddizione della sua stessa natura. Non sapremmo nemmeno immaginarlo. Il diritto abbraccia comprende e giustifica qualcosa per escludere qualche altra cosa.”[5]

c – giustizia cd secondaria o giudiziaria: si attiva quando c’è la trasgressione, e quindi reagisce all’ingiustizia.

La giustizia giudiziaria – in particolare quella penale – può avere ulteriori manifestazioni e specificazioni:

la giustizia retributiva: al male commesso si applica in proporzione il male della pena, il meccanismo giudiziario retribuisce il male commesso dal reo con il male della pena (cd raddoppio del male) ed al bene il bene del premio o del vantaggio. Il meccanismo – con tutti i dovuti distinguo – mima la logica tipica del taglione o della vendetta[6] – è la forma più evidente di giustizia[7].

la giustizia rieducativa: la nostra Costituzione prevede all’art. 27 che la pena deve tendere alla rieducazione, al recupero personale e sociale del condannato. E tuttavia nonostante le inadempienze e le lacune[8] e, soprattutto, la cultura securitaria (pene severe per chi commette un reato che deve esse escluso dalla società allontanato e recluso) la finalità di recupero e riabilitazione e risocializzazione del reo è perseguita e porta cospicui risultati.

la giustizia riparativa (restorative justice)[9] cerca con la partecipazione attiva e diretta delle parti coinvolte nel reato in particolare della vittima di risolvere i problemi scaturiti dal reato con l’assistenza di un mediatore penale. Per riparare i problemi, le conseguenze ed i pregiudizi generati alle persone e ricomporre il conflitto derivante dal reato che ha introdotto nel rapporto personale o sociale coinvolto dal reato. Ed il riparare, il ricomporre non sono azioni e finalità ristrette al risarcimento del danno specie circa i valori, i beni relazionali ed affettivi, psicologici che il reato ha incrinato o pregiudicato più o meno irreparabilmente.

Proprio affrontando il reato dal punto di vista e dalla prospettiva della vittima tutto cambia:

-il reato non è solo violazione della norma penale a cui va applicata la pena prevista – cui è finalizzato il processo tradizionale – ma è anche evento che lede i legami personali e sociali da ricucire – da qualche decennio si è diffusa con diverse modalità (la principale è la mediazione penale) ed all’interno di recenti istituti processuali (in corso del giudizio o dopo la sua conclusione)[10];

-la giustizia – imprescindibile ed ineliminabile per “dire” la verità sui fatti e per la sicurezza dei cittadini e delle persone proteggendole da attacchi gravi ed ingiustificati alla sicurezza ed all’incolumità – non è solo processo reocentrico ma deve anche contemplare la vittima i suoi bisogni ed i suoi diritti non meramente economici.

Ed i servizi e le attività di giustizia riparativa valutano e salvaguardano tali aspetti fondamentali della giustizia:

–    si attivano solo se sono nell’interesse della vittima (persona fisica o società) che ha avuto previamente complete informazioni

–    il reo ha riconosciuto i fatti essenziali [11] : è necessario che la giustizia al riguardo deve aver detto una parola certa sui fatti!!

–   il procedimento è volontario e riservato dinanzi ad un terzo imparziale – un mediatore – ed al di fuori delle aule processuali.

Le finalità sono identiche al sistema penale classico: la prevenzione dei reati e la promozione della sicurezza sociale, la ricerca della verità, la riaffermazione della validità dei precetti penali, il ristabilimento delle regole violate, il recupero del reo, la tutela della vittima. Ma con prospettive originali e diverse.

Il nostro sistema di Giustizia composto dagli istituti e strumenti della giustizia retributiva – fondamentale ed insostituibile – a cui si collegano quelli essenziali della giustizia rieducativa del reo affiancate dai recenti istituti della giustizia riparativa – che riconoscono e promuovono i diritti della vittima – “fornisce un nuovo modo di ripensare la giustizia[12] con prospettive poliedriche nuove che affrontano i molteplici aspetti relazionali ed umani, sociali ed individuali collegati al reato.

[1] Chi scrive dal 2006 opera nell’ufficio “In mediazione..di conciliazione e riparazione in ambito minorile della Provincia di Latina” attivo presso il Consultorio familiare Diocesano di Latina ed istituito con protocollo di intesa con il Ministero della Giustizia – Dipartimento giustizia Minorile CGM di Roma, Provincia di Latina e Comune di Latina del 2006. Da tale anno effettua la mediazione penale minorile – primo nel Lazio – per tutti i casi inviati dal Tribunale per i Minorenni, in collaborazione con l’USSM sede Latina, della provincia di Latina. Dal 2017 è ivi attivo l’ “Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina” per adulti ex lege 67 del 2014 istituito con un protocollo d’intesa con il Tribunale di Latina e l’UEPE di Latina Ministero della Giustizia. L’Uffici si è reso affidatario – dal 2018 al 2022 – progetto “percorsi di mediazione penale” del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero Giustizia ed effettua la mediazione penale prevista nel procedimento di messa alla prova ex lege 67/2014 per gli invii ricevuti dall’UEPE di Latina. Ed il Consultorio gestisce il “Centro di giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio” che effettua la mediazione penale per tutti i casi del Tribunale per i Minorenni di Roma e riguardante quindi l’intero territorio regionale. L’esperienza pluriennale acquisita nella giustizia riparativa ha consentito all’Associazione per la famiglia Onlus di essere capofila – di un ATS (associazione temporanea di scopo) – di cui fanno parte anche in medias res, ismes e istituto don calabria – che si è resa assegnataria e gestirà il servizio. L’attività e la specificità nella giustizia riparativa si è orientata anche in altri ambiti di conflittualità (familiare, scolastico, sociale)

[2] M.Cartabia A.Ceretti un’altra storia inizia qui 2020 pg.66

[3] Cartabia A.Ceretti un’altra storia inizia qui 2020 pg.67-68

[4] Cfr J. Rawls Una teoria della giustizia 2008:la Giustizia distributiva si fonda sulla “fraternità democratica” basata sull’idea di reciprocità e solidarietà derivante dalla comune cittadinanza.

[5] G. Zagrebelsky La virtù del dubbio 2007 pg.97. Inoltre “un nucleo minimo di diritto forte, spesso presidiato dalla sanzione penale, non può non esistere.” pg. 50.

[6] I riferimenti storici da cui peraltro deriva la denominazione sono: legge del taglione di Hammurabi, poi dell’Occhio per occhio ebraica – Levitico XXIV 17-20; Esodo XXI 23-25; Deuteronomio XIX 21; la legge delle XII tavole Romana.

[7] Anche alla violazione della norma civile si applica il medesimo meccanismo “retributivo” con una sanzione (civile) così come all’adempiente si applica un vantaggio o ricompensa. Ed in tali casi vi sono forme diverse di intervento rispetto allo squilibrio provocato con la violazione: per esempio gli obblighi civili di reintegrazione o di restituzione o di risarcimento civile.

[8] Si vedano le numerose condanne dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di carceri e regime carcerario

[9] La nozione contenuta nella recente Raccomandazione del Consiglio d’Europa 2018(8) dedicata alla giustizia riparativa in ambito penale: “qualsiasi procedimento che consente a chi è stato offeso (harmed) dal reato (crime) e a chi è responsabile di tale offesa (harm), se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato (offense) mediante l’aiuto di un terzo imparziale appositamente formato (facilitator).” «molte delle definizioni normative di fonte sovranazionale, più che proporre una vera e propria nozione di restorative justice, tendano ad offrire una cornice in cui si collocano prassi e procedure a cui viene generalmente riconosciuto carattere riparativo (i c.d. restorative processes)»200G. Lodigiani, G. Mannozzi, Corso di Giustizia riparativa, Giappichelli, Torino (in corso di pubblicazione).

[10] la Direttiva n.29 del 2012 del Parlamento e Consiglio Europeo “ norma in materia di diritti, e protezione ed assistenza delle vittime di reato “ recepita dal D. Lgs. n. 212 del 15/12/2015, nella parte “considerando” prevede che: “ il reato è anche violazione dei diritti individuali” (n.9).

[11] vd articolo 12 Direttiva 2012/29/UE

[12] P. Ziccone Verso Ninive conversazioni su pena, speranza, giustizia riparativa con il Cardinale MMZuppi 2021 pg. 62

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